Giurisprudenza e Prassi

ASSENZA DI FIRMA DIGITALE: LA COPIA PER IMMAGINE DELLA FIRMA NON HA VALIDITA' LEGALE

TAR SICILIA SENTENZA 2024

Risulta in particolare fondata la censura con la quale la società L. ha dedotto che la convenzione con la P. non può ritenersi un atto giuridicamente valido, stante l’assenza di valide sottoscrizioni apposte da entrambe le parti. La ricorrente principale tenta di superare tale censura invocando quella giurisprudenza che ammette la produzione del contratto di avvalimento da parte dell’offerente che non l’ha sottoscritto in allegato all’offerta che vale a farne proprio il contenuto, con decorrenza dalla presentazione della offerta a cui è allegato (Cons. Stato, Sez. V, 21.05.2020 n. 3209).

Tuttavia nel caso di specie, in cui la convenzione riporta la sola sottoscrizione del legale rappresentante della società titolare dell’impianto senza quella del legale rappresentante della U., anche la prima firma è carente, essendo mera copia per immagine di una firma olografa apposta su un documento nativo digitale.

Deve dunque convenirsi con la difesa della ricorrente incidentale nel ritenere che, in assenza di una vera firma olografa ovvero di una valida firma digitale, la duplicazione della copia per immagine della firma già presente in altro documento in possesso della U., rende del tutto incerta l’imputabilità della stessa al legale rappresentante della P., e di ciò avrebbe dovuto accorgersi la Commissione non essendovi prova della riconducibilità di una siffatta sottoscrizione alla effettiva volontà del legale rappresentante della società titolare dell’impianto.

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TITOLARE: La persona fisica cui è attribuita la firma elettronica e che ha accesso ai dispositivi per la creazione della firma elettronica;
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