ILLEGITTIMA LA LIMITAZIONE ORARIA DELLE MIGLIORIE INTRODOTTA EX POST PER GARANTIRE LA SOSTENIBILITA' ECONOMICA
È nullo per violazione ed elusione del giudicato il provvedimento con cui la Stazione Appaltante, in sede di riesame ordinato dal giudice, introduce limitazioni orarie alle migliorie offerte da un operatore economico per giustificarne la sostenibilità economica del PEF. Tale operazione configura un'integrazione postuma dell'offerta che altera il confronto concorrenziale e viola i principi di trasparenza e parità di trattamento, in quanto l'offerta deve essere valutata nella sua interezza e secondo le modalità dichiarate dal partecipante al momento della gara.
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