Giurisprudenza e Prassi

NEGATA SOSPENSIONE DELLA SENTENZA IMPUGNATA IN CASSAZIONE SENZA ECCEZIONALE GRAVITÀ (111.1)

CONS. STATO Ordinanza 2025

In sede di valutazione dell'istanza di sospensione cautelare ex art. 111 c.p.a., al Consiglio di Stato è preclusa ogni delibazione sul fumus boni iuris del ricorso per Cassazione, dovendo il giudizio limitarsi all'accertamento del requisito dell'eccezionale gravità ed urgenza. Il pregiudizio lamentato dall'operatore economico uscente, relativo a spese ed investimenti effettuati, ha carattere meramente patrimoniale e non integra l'eccezionalità richiesta. L'avvicendamento degli operatori, garantito dalla clausola sociale, esclude altresì la configurabilità di disfunzioni nel servizio pubblico o lesioni dei lavoratori idonee a giustificare la misura cautelare.

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