Giurisprudenza e Prassi
SOSPENSIONE FACOLTATIVA DEL GIUDIZIO PER PREGIUDIZIALITÀ IN PENDENZA DI APPELLO (79.1)
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Ordinanza
2025
La sospensione del processo amministrativo, in ipotesi di pendenza del giudizio d'appello sulla causa pregiudicante, non è obbligatoria ai sensi dell'art. 295 c.p.c., bensì facoltativa ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., allo scopo di prevenire lo svolgimento di attività processuale che potrebbe perdere utilità a seguito della decisione del giudice superiore.
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