Giurisprudenza e Prassi
Istruttoria sulla persistenza della sospensione del giudizio per falso
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Ordinanza
2026
Ai sensi dell'art. 80, comma 3-bis, c.p.a., in presenza di una sospensione del giudizio per querela di falso, il Presidente ha la facoltà di ordinare alla parte interessata il deposito di documentazione informativa sullo stato del procedimento civile, onde verificare il permanere delle ragioni ostative alla prosecuzione del processo amministrativo.
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