Giurisprudenza e Prassi
Interesse pubblico e scadenze finanziarie prevalgono sulla sospensione cautelare
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA Ordinanza
2026
Le istanze cautelari volte a sospendere l'avvio o la prosecuzione di lavori pubblici devono essere respinte qualora l'opera sia vincolata a finanziamenti pubblici con scadenza imminente e miri alla tutela dell'incolumità pubblica (rischio idrogeologico), risultando prevalente l'interesse pubblico rispetto a quello dell'operatore economico escluso, tutelabile per equivalente.
Condividi questo contenuto:

