LAVORI DI SOMMA URGENZA PER CALAMITÀ: IMPUTABILITÀ SPESE ALLO STATO E NON ALL’ENTE LOCALE (191)
"Poiché l’interesse pubblico perseguito tramite il verbale di somma urgenza [...] è un interesse avente dimensione statale, come dimostra la dichiarazione dello stato di emergenza [...], si deve concludere che, quando commissionò i detti lavori urgenti, il [Sindaco] agì quale ufficiale di Governo (cfr. art. 54 del d.lgs. n. 267 del 2000) o comunque quale organo locale del servizio di protezione civile nell’ambito di un’emergenza non fronteggiabile attraverso gli ordinari poteri facenti capo al Comune."
"Avendo il [Sindaco] sottoscritto gli atti come ufficiale di Governo e non come rappresentante dell’ente locale, non era possibile invocare, nella specie, la disciplina in materia di enti locali contenuta negli artt. 191 e 194 TUEL [...] secondo cui 'Per i lavori pubblici di somma urgenza, cagionati dal verificarsi di un evento eccezionale o imprevedibile, l'ordinazione fatta a terzi è regolarizzata, a pena di decadenza, entro trenta giorni'".
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