STESURA BANDO DI GARA E PREVISIONE SOGLIA DI SBARRAMENTO: VIGE UNA DICREZIONALITA' DELLA PA NON SINDACABILE DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO
Il primo motivo di ricorso va disatteso dovendosi richiamare e condividere quanto espresso in tema di discrezionalità della pubblica amministrazione nella definizione del contenuto dei bandi di gara, secondo cui “la determinazione del contenuto del bando di gara costituisce espressione del potere discrezionale in base al quale l'Amministrazione può effettuare scelte riguardanti gli strumenti e le misure più adeguati, opportuni, congrui, efficienti ed efficaci ai fini del corretto ed effettivo perseguimento dell'interesse pubblico concreto, oggetto dell'appalto da affidare; le scelte così operate, ampiamente discrezionali, impingono nel merito dell'azione amministrativa e si sottraggono, pertanto, al sindacato del giudice amministrativo, salvo che non siano ictu oculi manifestamente irragionevoli, irrazionali, arbitrarie o sproporzionate, specie avuto riguardo alla specificità dell'oggetto e all'esigenza di non restringere la platea dei potenziali concorrenti e di non precostituire situazioni di privilegi” (Consiglio di Stato sez. V, 22/10/2018, n. 6006), (Consiglio di Stato sez. III, 28 dicembre 2020, n. 8359).
Nella specie non sono ravvisabili determinazioni manifestamente illogiche, irrazionali, irragionevoli, arbitrarie relativamente alla soglia di sbarramento qualitativa inerente l’offerta tecnica, anche avuto riguardo al fatto che trattasi di concessione di servizio pubblico in materia di sicurezza pubblica e della circolazione.
Non trattandosi di appalto, bensì di concessione, peraltro, sono ultronee le norme la cui violazione si deduce nel primo motivo, dunque a fortiori, lo stesso va disatteso.
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