Giurisprudenza e Prassi

VARIAZIONE PREZZI - SOGGETTI AGGREGATORI - RISOLUZIONE CONTRATTUALE

TAR EMILIA SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che, l’art. 1, comma 511, della Legge n. 208/2015 entrato in vigore l’1 gennaio 2016 ed espressamente applicabile anche ai contratti in corso di esecuzione, così recita: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche con riferimento ai contratti in corso a tale data, nei contratti pubblici relativi a servizi e forniture ad esecuzione continuata o periodica stipulati da un soggetto aggregatore di cui all’art. 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, per l’adesione dei singoli soggetti contraenti, in cui la clausola di revisione e adeguamento dei prezzi sia collegata o indicizzata al valore di beni indifferenziati, qualora si sia verificata una variazione nel valore dei predetti beni, che abbia determinato un aumento o una diminuzione del prezzo complessivo in misura non inferiore al 10 per conto e tale da alterare significativamente l’originario equilibrio contrattuale, come accertato dall’autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto ovvero, in mancanza, dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, l’appaltatore o il soggetto aggregatore hanno facoltà di richiedere, con decorrenza dalla data dell’istanza presentata ai sensi del presente comma, una riconduzione ad equità o una revisione del prezzo medesimo. In caso di raggiungimento dell’accordo, i soggetti contraenti possono, nei trenta giorni successivi a tale accordo, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell’articolo 1373 codice civile. Nel caso di mancato raggiungimento dell’accordo le parti possono consensualmente risolvere il contratto senza che sia dovuto indennizzo come conseguenza della risoluzione del contratto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 1467 codice civile. Le parti possono chiedere all’autorità che provvede all’accertamento di cui al presente comma di fornire, entro trenta giorni dalla richiesta, le indicazioni utili per il ripristino dell’equilibrio contrattuale ovvero, in caso di mancato accordo, per la definizione di modalità attuative della risoluzione contrattuale finalizzate a evitare disservizi”.

Pertanto, con tale ultima norma il legislatore ha previsto un apposito meccanismo basato sul doveroso confronto tra le parti per superare situazioni particolari come quella in discussione laddove ad intervenire sia uno dei soggetti aggregatori ai sensi dell’art. 9 del D.L. n. 66/2014, sicché a maggior ragione omissis nel caso in esame non avrebbe dovuto procedere alla modifica unilaterale della clausola di revisione contrattualmente prevista, attivando piuttosto il procedimento ivi previsto (salvo eventualmente dimostrarne compiutamente l’insussistenza dei presupposti) coinvolgendo l’Autorità indipendente di riferimento (ovvero, comunque, dell’AGCM) e cercando il previo accordo con l’operatore economico e le amministrazioni contraenti, ferma restando la possibilità di recesso o risoluzione nei casi indicati.

L’Amministrazione per far fronte alla riscontrata e pacifica maggiore onerosità del contratto per i descritti eventi imprevedibili avrebbe semmai potuto, in alternativa allo specifico meccanismo conservativo di cui al citato comma 511, rivolgersi al giudice ordinario per la risoluzione del contratto per eccesiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell’art 1467 c.c. la cui applicabilità (limitata ai contratti a esecuzione continuata o periodica o a esecuzione differita) non appare esclusa per gli appalti pubblici (cfr. Cassazione civ. sez. I, 18 maggio 2016, n. 10165; T.R.G.A. Bolzano, 2 novembre 2022, n. 271,) e che non assegna al contraente il diritto potestativo di determinare la risoluzione del contratto mediante atto unilaterale di recesso, ma subordina un effetto di tal fatta a una pronuncia dell'autorità giudiziaria di natura costitutiva," (cfr. T.A.R. Trentino-Alto Adige Bolzano 2 novembre 2022, n.271;Consiglio di Stato, Sez. IV, 7 luglio 2022, n. 5667; id. T.A.R. Campania, Napoli, Sez. V, 16 giugno 2022, n. 4095; T.A.R. Lombardia, Brescia, 10 marzo 2022, n. 239).

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APPALTI PUBBLICI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. ii) del Codice: i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una o più stazioni appaltanti e uno o più operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti e la prest...
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CODICE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. uuuu) del Codice: il presente decreto che disciplina i contratti pubblici di lavori, servizi, forniture;
CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
GARANTE: Il soggetto che ha rilasciato la garanzia globale all'atto della stipulazione del contratto; 
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
SOGGETTO AGGREGATORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. n) del Codice: le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
SOGGETTO AGGREGATORE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. n) del Codice: le centrali di committenza iscritte nell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;