Giurisprudenza e Prassi

SOCIETÀ A CAPITALE MISTO - ASSOGGETTAMENTO ALLA DISCIPLINA ACCESSO AGLI ATTI – LEGGE 241/90

TAR LAZIO RM SENTENZA 2022

Nella fattispecie la figura della società a capitale misto pubblico-privato, potenziale affidataria di servizi di interesse economico generale, disciplinata dal d.lgs. n. 175/2016 e, in particolare, dall’art. 17 di detto decreto.

Giacché la partecipazione di un’amministrazione pubblica alla predetta tipologia di società commerciali è possibile in quanto, e nella misura in cui, dette società concorrono alla produzione di un servizio di interesse generale ai sensi dell’art. 4 del d.lgs. n. 175/2016, se ne deve dedurre che la società evocata in giudizio – e le proprie partecipate – in quanto aventi quale scopo quello di produrre un servizio di interesse generale (consistente nell’erogazione dei servizi idrico ed elettrico), non può non considerarsi soggetto passivo della disciplina in materia di accesso agli atti dettata dalla legge n. 241/90 la quale, come noto, si applica alle pubbliche amministrazioni, intendendo per tali anche “i soggetti di diritto privato limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o comunitario” (art. 22, comma 1, lett. e), della legge n. 241/90 e ss.mm.ii.).

Ne discende che, avendo ad oggetto l’istanza di accesso agli atti in questione una cabina elettrica, ossia un’infrastruttura funzionale all’erogazione di un servizio di interesse generale, sussistono le condizioni per considerare “ACEA” s.p.a. e le proprie partecipate – limitatamente a quanto di interesse nel presente ricorso – quali soggetti tenuti ad acconsentire l’accesso agli atti ai sensi della legge n. 241/90, ove ricorrano i relativi presupposti. Dirimente è, in proposito, la circostanza secondo la quale le informazioni relative alle cabine di trasformazione sono nella esclusiva disponibilità delle società che gestiscono tali tipologie di impianti.

Poiché, a quanto risulta al Collegio, la cabina elettrica in ordine alla quale il ricorrente ha avanzato istanza di accesso agli atti è di proprietà della società a capitale misto, ricorre in capo a detto ente l’obbligo di fornire riscontro alla sopra citata richiesta di accesso, tanto sia ai sensi della disciplina in materia di accesso c.d. documentale di cui alla legge n. 241/90 quanto alla luce del d.lgs. n. 195/2005, secondo cui le autorità pubbliche che detengono un’informazione ambientale (e tali sono quelle che, come nel caso di specie, hanno ad oggetto “fattori quali le sostanze, l’energia, il rumore, le radiazioni od i rifiuti, anche quelli radioattivi, le emissioni, gli scarichi ed altri rilasci nell’ambiente, che incidono o possono incidere sugli elementi dell’ambiente” – art. 2, comma 1, lett. a), n. 2, del d.lgs. n. 195/2005), hanno il dovere di renderla disponibile a chiunque ne faccia richiesta.


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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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