Giurisprudenza e Prassi

SOCIETA' PARTECIPATE - ACQUISIZIONE QUOTE SOCIETA' IN NEGATIVO - IDONEA ISTRUTTORIA

CORTE DEI CONTI DELIBERAZIONE 2021

Con riferimento all’ipotesi di acquisizione di una partecipazione societaria, l’Ente locale, in aderenza ai principi di contabilità pubblica, dovrà verificare che dalla partecipazione non risulti un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’Ente ha rispetto ai fini istituzionali e a quelli che l’Ente stesso e la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio essenziale pubblico. È rimessa, pertanto, al Comune in esito alla propria attività istruttoria la valutazione della fattispecie concreta e dell’effettiva situazione societaria nonché ogni conseguente determinazione in ordine all’esercizio del proprio potere discrezionale e amministrativo. Sotto il profilo sostanziale va richiamato l’art. 4 del D.lgs n. 175/2016. Deve, quindi, preliminarmente vagliarsi, come si legge in Sez. Controllo Lombardia n. 201/2017/PAR “se l’attività di gestione - nel caso di specie una centrale idroelettrica - possa essere ricondotta tra quelle che, a norma dell’esposto art. 4 del TU n. 175 del 2016, possono costituire l’oggetto sociale di società costituite o partecipate da enti locali (ed alle quali affidare in house, ai sensi degli artt. 5 e 192 del d.lgs. n. 50 del 2016 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 175 del 2016, la gestione del servizio). In particolare, in disparte le ipotesi di cui alle lettere b), c) d) ed e), che, all’evidenza, non attengono all’oggetto sociale della costituenda società, deve indagarsi se l’attività che il Comune si propone di svolgere attraverso la stessa possa rientrare nella nozione di servizio di interesse generale (economico).”. Quanto alla definizione servizi di interesse generale ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera h), del D.lgs n. 175/2016 essi costituiscono quelle attività di produzione di beni/servizi che non sarebbero svolte dal mercato senza un intervento pubblico o lo sarebbero senza soddisfare i criteri di accessibilità, continuità, non discriminazione e sicurezza. Nella considerazione che, stante i limiti previsti dall’art. 4, l’opzione societaria rappresenta fondamentalmente una scelta discrezionale dell’ente, la nuova disciplina normativa ha posto in capo alle amministrazioni precisi vincoli anche dal lato procedurale sotto il profilo dell’onere motivazionale. Alla stregua delle già richiamate finalità di razionalizzazione a salvaguardia delle risorse pubbliche la valorizzazione del compendio motivazionale, ai sensi del disposto dell’art. 5 del T.U., riguarda non solo la sussistenza della strumentalità del modulo societario rispetto alle finalità perseguite e, in definitiva, alla sua pregiudiziale strategicità nel caso di specie, ma anche e soprattutto gli effetti finanziari che ne discendono. L’adozione dei relativi provvedimenti comporta dunque, per l’Amministrazione, adeguata attività istruttoria con riferimento agli elementi tecnico-economici ad analitica giustificazione della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria della scelta anche in rapporto alla possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio. 2 E’ l’art. 5 del D.lgs n. 175/2016 che dispone e declina la metodologia di analisi costi e benefici a giustificazione del ricorso allo strumento societario e della sua compatibilità finanziaria ad evidenziare l’esigenza del rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell’azione amministrativa, quali corollari del generale principio di buon andamento cristallizzato all’art. 97 della Costituzione e assunto dal legislatore a canone vincolante di condotta della pubblica amministrazione. Detto principio è oggi rafforzato dall’introduzione dell’obbligo dell’equilibrio di bilancio per tutte le amministrazioni pubbliche bilancio per tutte le amministrazioni ai sensi degli artt. 81, 97 e 119 Cost., come novellati dalla l. cost. 20 aprile 2012, n. 1 (Sez. Controllo Piemonte n. 48/2017/PAR; Sez. Controllo Marche n. 21/2018/PAR). Le considerazioni appena richiamate sull’equilibrio di bilancio inducono a riflessioni in ordine all’acquisizione di partecipazioni in organismi il cui andamento risulti in perdita. Alla luce della nuova disciplina di cui al D.lgs. 175/2016 ne consegue, infatti, che “seppure non esplicitato, un ulteriore limite può ritenersi implicito nel sistema: l’acquisto di una partecipazione in perdita strutturale, infatti, non appare operazione in linea con gli orientamenti normativi e giurisprudenziali in tema di partecipate pubbliche” (Sez. Controllo Piemonte n. 48/2017/PAR). Anche in Sez. Controllo Marche n. 21/2018/PAR si evidenzia che “(…) non sarebbe coerente con i canoni di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa il mantenimento di una partecipazione in una società in condizione di perdita strutturale”. In definitiva, proprio dagli oneri di motivazione analitica sulla sostenibilità economica che può desumersi “l’incompatibilità tra il ricorso allo strumento societario e risultati economici sistematicamente negativi, principio rafforzato alla luce dell’introduzione dei divieti di finanziamento, da parte dell’art. 6, comma 19, d.l. n. 78/2010, convertito con legge n. 122/2010, ed oggi dell’art. 14, comma 5, del Testo Unico, che, precludendo il sovvenzionamento di società in perdita strutturale, impone, a monte, una valutazione di convenienza economica sul mantenimento della partecipazione.”(Sez. Controllo Marche n. 21/2018/PAR cit.). Quanto al divieto di soccorso finanziario, per quanto esso riguardi partecipazioni già esistenti o società già costituite, le valutazioni che orientano un ente verso la scelta se mantenere o dismettere una partecipazione sono altrettanto valide anche nel momento anteriore all’acquisizione al fine di evitare di esporre l’amministrazione al rischio di future possibili ripercussioni finanziarie.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
RISCHIO: Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione;