Giurisprudenza e Prassi

DIRITTO DI PRELAZIONE E SOCIETA' A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - CESSIONE QUOTE

TAR PIEMONTE SENTENZA 2022

Riconoscere la possibilità di acquisire quote di una società mista pubblico privata ad una impresa privata divenuta tale solo a valle della conclusione delle operazioni di dismissione mediante gara pubblica rischierebbe di condurre a scenari paradossali e contrari ai principi di cui al citato articolo 10. Anche coloro che risultassero perdenti nella gara, infatti, potrebbero aspirare a ribaltarne i risultati mediante la conduzione di operazioni societarie parallele e riservate con altri soci privati, finalizzate al successivo esercizio del diritto di prelazione.

Avallare e ritenere ammissibili tali prassi recherebbe con sé il rischio di vanificare, in via generale, l’obbligo di evidenza pubblica di cui al primo periodo del secondo comma della disposizione citata e quindi la violazione di norme che, per costante orientamento giurisprudenziale, costituiscono espressione di principi inderogabili. “L’obbligo di rispettare la regola dell’evidenza pubblica per l’alienazione delle quote sociali (detenute in una società mista, nella fattispecie in quella sede esaminata) risponde a un principio di ordine pubblico economico (anche di matrice eurounitaria) presiedendo al rispetto degli altrettanto generali principi di concorrenza, parità di trattamento e di non discriminazione fra i potenziali concorrenti (cfr. Cons. Stato, sez. V, 28 settembre 2016, n. 4014)” (TAR Veneto, 14/08/2019, set. N. 925).

Sul punto, pertanto, appare ragionevole e conforme all’ordinamento il mancato riconoscimento del diritto di prelazione di cui all’art. 10 comma 2 del D.Lgs. n. 175/2016 a chi sia divenuto socio dopo che le operazioni di gara per l’individuazione del cessionario delle quote in dismissione siano state avviate.

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