Giurisprudenza e Prassi

SOCCORSO ISTRUTTORIO: LA FINALITA' E' SEMPRE L'INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE GIA' PRODOTTA IN GARA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2025

Nel caso di specie non era percorribile la strada del soccorso istruttorio in quanto si trattava di elemento attinente all’offerta tecnica (la dichiarazione specifica doveva infatti essere resa ai sensi dell’Allegato D che era parte integrante dell’offerta tecnica, ai sensi del paragrafo 11.1 del disciplinare di gara), né si poteva trattare di soccorso procedimentale (eccezionalmente ammesso anche per le offerte) e ciò in quanto la integrale omissione di qualsivoglia lavoro nella suddetta categoria OS9 non poteva essere suscettivo, stante l’assenza di ambiguità od incertezza (i lavori nella categoria OS9 erano infatti stati del tutto omessi), di mero chiarimento circa la volontà dell’offerente. In questo caso si sarebbe trattato in altre parole non di chiarire l’effettiva volontà del concorrente ma, piuttosto, di procedere ad una sua inammissibile integrazione. Si richiama al riguardo la giurisprudenza di questa stessa sezione secondo cui, in particolare:

Secondo questo collegio, "come noto, secondo i consolidati approdi ermeneutici della giurisprudenza, tale istituto ben può riguardare anche la fase successiva della valutazione delle offerte, in caso di irregolarità, mancanza di dichiarazioni ed elementi dell'offerta laddove "irregolarità non essenziale" dell'offerta medesima, nel senso che la loro integrazione non viola la regola della immodificabilità della stessa (Cons. Stato, Sez. III, 11 agosto 2021, n. 5850; V, 27 marzo 2020, n. 2146; V, 4 aprile 2019, n. 2219).

Il rimedio ha come finalità quella di consentire l'integrazione della documentazione già prodotta in gara, ma ritenuta dalla stazione appaltante incompleta o irregolare sotto un profilo formale, e non anche di consentire all'offerente di formare atti in data successiva a quella di scadenza del termine di presentazione delle offerte (Cons. Stato, V, 22 ottobre 2018, n. 6005).

Per contro, l'integrazione non è ammessa per sanare una carenza essenziale e strutturale dell'offerta, né quando la documentazione mancante sia tale da determinarne incertezza assoluta o indeterminatezza del suo contenuto ovvero riguardi un elemento essenziale presidiato dalla lex specialis con un'espressa clausola di esclusione (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 9 aprile 2019, n. 2344; sez. V, 4 aprile 2019, n. 2219; sez. V, 13 febbraio 2019, n. 1030)”.

Ebbene nel caso di specie non si trattava di rimediare ad una mera irregolarità ma, piuttosto, ad una carenza essenziale e strutturale dell’offerta che ne sarebbe risultata, per effetto dell’invocato emendamento, inevitabilmente e profondamente modificata ed integrata in senso sostanziale, e tanto con conseguente violazione della par condicio competitorum.

In questa specifica direzione, nonché ripercorrendo i passaggi fondamentali riportati nell’invocato precedente di questa sezione n. 4122 del 7 maggio 2024, la mancata dichiarazione circa almeno un lavoro svolto nella categoria OS9 non costituiva assenza di un elemento probatorio che poteva essere acquisito in un momento successivo oppure mediante soccorso procedimentale (elemento probatorio qui costituito, se del caso, dalle attestazioni di ultimazione lavori richiesti in effetti soltanto in esito alla gara, ai sensi del paragrafo 13.2.4.), ma di una dichiarazione negoziale in senso proprio che non poteva essere omessa per le ragioni sopra partitamente evidenziate e sintetizzabili nella necessità, per la PA, di disporre sin da subito di adeguati “elementi di giudizio” che, nella specie, riguardavano la qualità e la quantità dei lavori in precedenza svolti e che avrebbero dovuto formare oggetto di punteggio premiale.

Né, giova ripetere, poteva trattarsi di mera ambiguità dell’offerta in quanto la mancata indicazione di un determinato lavoro in una certa categoria di qualificazione, nonostante una positiva dichiarazione di carattere generale [cfr. paragrafo 6.1., lettera c), della presente pronunzia], non poteva che essere interpretata, senza margine di incertezza alcuno, nel senso di non avere mai svolto determinate lavorazioni, negli ultimi 15 anni, nella categoria OS9.

Né allo stesso modo si poteva ricorrere all’istituto della “rettifica d’ufficio”, meccanismo questo applicabile, per giurisprudenza costante, soltanto in caso di errore manifesto e immediatamente percepibile (lapsus calami). Inoltre tale errore deve essere emendabile “senza attingere a fonti di conoscenza estranee all’offerta”. Ed infatti, come chiarito dalla giurisprudenza: “la rettifica d'ufficio dell'offerta - costituendo un'operazione assai delicata, in quanto impattante sull'essenziale interesse dei concorrenti all'imparzialità della competizione - è misura che può essere adottata … solo prendendo in considerazione la manifestazione oggettiva di volontà veicolata nel singolo atto di gara ed un errore ivi emergente, sub specie di lapsus calami, nella sua immediata e manifesta evidenza materiale e grafica”. Ed ancora, prosegue la stessa giurisprudenza: “Non è invece esigibile da parte della stazione appaltante uno sforzo di ricostruzione logica dell'offerta esteso a più atti da inquadrare sinotticamente, men che meno se mediato … da una sorta di immedesimazione soggettiva dell'interprete nella prospettiva valutativa dell'operatore economico. Neppure pare ragionevole gravare l'amministrazione di un obbligo di diligenza ricostruttiva addirittura maggiore di quello che ci si aspetta e si può esigere dallo stesso concorrente nella fase di compilazione e confezionamento della sua offerta” (Cons. Stato, sez. III, 7 luglio 2022, n. 5650). In questa direzione, pertanto, non era possibile per la stazione appaltante percepire dalla suddetta chiara omissione dichiarativa (mancata indicazione di lavori nella categoria OS9) un sì manifesto errore materiale, né si sarebbe potuta gravare la stessa PA di ricostruire o meglio di recuperare atti (lavori pregressi in una determinata categoria di lavori) logicamente non in suo possesso ma soltanto del “distratto concorrente”;

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