Giurisprudenza e Prassi

CAUSE DI ESCLUSIONE - IMPEGNI O.E. - (102)

TAR PUGLIA LE SENTENZA 2024

Così individuata la lex specialis di gara, è possibile procedere all’esame delle censure sollevate dalla ricorrente.

Parte ricorrente, con un solo ed articolato motivo di gravame, si duole dell’illegittimità dell’esclusione disposta in suo danno nella misura in cui la OMISSIS ha erroneamente ritenuto non resa la dichiarazione d’impegno prevista dal bando di gara e, comunque, dall’art. 102 del D.lgs, 31 marzo 2023, n. 36.

Le ampie e pregevoli argomentazioni sollevate dalla ricorrente, ad avviso del Collegio, non sono condivisibili.

Il bando di gara ha previsto, la necessità di produrre, a pena di esclusione, idonea documentazione attestante le specifiche modalità con cui i partecipanti alla gara intendessero adempiere agli impegni di cui all’art. 102, comma 1 del D.lgs n. 36 del 2023.

Parte ricorrente, da quanto in atti, per nessuna delle tre categorie previste, ha prodotto quanto richiesto.

A nulla rileva, in senso contrario, quanto alla dichiarazione di impegno di cui alla lett. a), la mancanza, nella specie, di personale impiegato in precedenti commesse pubbliche da riassorbire.

Ciò in quanto, alla luce del dato letterale del bando, la ricorrente avrebbe dovuto solamente indicare le modalità atte a garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato; impegno questo che nella specie, per quanto in atti, è mancato.

Privo di pregio è anche il riferimento attoreo al principio di tassatività delle clausole di esclusione di cui all’art. 10, comma 2, del D.lg.s n. 36 del 2023.

Il principio di tassatività è stato declinato dal legislatore con specifico riferimento alle sole clausole di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 e non anche alle clausole sociali, come sono quelle di cui si discorre.

A nulla, poi, rileva l’asserita non applicabilità, nella specie in esame, dell’art. 102, comma 1, lett. a) del Codice; ciò in considerazione del fatto che l’affidamento dei lavori di cui si discorre non rientra tra quelli per i quali il codice espressamente esclude la previsione delle clausole sociali (art. 57, comma 1, D.lgs n. 36/2023).

Mancano, poi, in capo alla ricorrente anche le dichiarazioni di impegno per le categorie di cui alle lettere b) e c) del bando.

Né parte ricorrente può pretendere che dette dichiarazioni di impegno siano implicitamente desumibili dalla documentazione prodotta ovvero dal CCN applicato ai propri dipendenti e dalla certificazione Sociale ed Etica SA8000.

Ciò in quanto, dette certificazioni non evidenziano, nemmeno in forma embrionale, le modalità operative individuate dalla concorrente per adempiere, come richiesto dalla legge di gara, gli impegni assunti.

Infondate sono anche le doglianze sollevate con riferimento alla mancata attivazione del soccorso istruttorio.

Secondo l’espressa previsione del bando il soccorso istruttorio si sarebbe potuto attivare solo in presenza di dichiarazioni incomplete.

Nella specie, come sopra detto, parte ricorrente non ha prodotto per nessuna delle tre categorie previste dal bando alcuna dichiarazione di impegno.

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