PROVVEDIMENTO DI AUTOTUTELA DELLA STAZIONE APPALTANTE DOPO L'INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO: SPESE DI LITE REGOLATE SECONDO LA SOCCOMBENZA VIRTUALE
A fronte della dichiarazione della parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il giudice amministrativo deve limitarsi a dichiarare l'improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse, essendogli preclusa la decisione nel merito in forza del principio dispositivo. In tale scenario, le spese di lite vanno regolate secondo il criterio della soccombenza virtuale, ponendole a carico dell'amministrazione resistente qualora l'esercizio del potere di autotutela, intervenuto dopo l'instaurazione del giudizio, confermi la fondatezza delle censure proposte e l'originaria illegittimità dell'atto impugnato.
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