Giurisprudenza e Prassi

QUALIFICAZIONE SOA INFERIORE - ESCLUSIONE

TAR LAZIO ORDINANZA 2020

“In applicazione dell’art. 92, co. 2, D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, la mancanza del requisito di qualificazione in misura corrispondente alla quota dei lavori, cui si è impegnata una delle imprese costituenti il raggruppamento temporaneo in sede di presentazione dell’offerta, è causa di esclusione dell’intero raggruppamento anche se lo scostamento sia minimo ed anche nel caso in cui il raggruppamento nel suo insieme (ovvero un’altra delle imprese del medesimo) sia in possesso del requisito di qualificazione sufficiente all’esecuzione dell’intera quota di lavori”;

Nel caso di specie, l’esclusione è stata disposta perché la mandante CLT Trasporti S.r.l. è risultata insufficientemente qualificata per assumere la quota di lavori che essa si era impegnata ad eseguire, pari a EUR 1.500.218; infatti la classifica 3ª bis, per la quale è qualificata la mandante, consente di eseguire lavori fino a EUR 1.500.000mentre, nella domanda di partecipazione alla gara, il raggruppamento interessato aveva dichiarato che la mandante avrebbe partecipato per una percentuale pari all’11,14%, dell’importo dei lavori, esattamente pari a EUR 1.500.218“.


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LAVORI: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. nn) del Codice: di cui all'allegato I, le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione urbanistica ed edilizia, sostituzione, restauro, manutenzione di opere;
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IMPRESE: I soggetti di cui all'articolo 34, comma 1, lettere a), b) e c), del codice, e le imprese stabilite in Stati diversi dall'Italia di cui all'articolo 47, comma 1, del codice; limitatamente all'ambito disciplinato alla parte II, titolo IV, le imprese ...
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