Giurisprudenza e Prassi

ISCRIZIONE ALLA WHITE LIST: VA RICHIESTA SOLO PER ATTIVITA' DI UN CERTO TIPO

TAR MARCHE AN SENTENZA 2024

Osserva questo collegio che, in tale contesto sia l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti, sia le attività relative alla preparazione dei pasti sono da ricomprendere nel concetto generale di “governo della casa”, essendo esse identiche a quelle che ogni cittadino svolge normalmente a livello domestico, sia personalmente sia avvalendosi di collaboratori domestici. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, in particolare, consistono dunque nelle operazioni che quotidianamente tutte le persone compiono nel rispetto delle disposizioni impartite dal Comune e/o dal soggetto che gestisce i servizi ambientali (raccolta differenziata anche “porta a porta”, conferimento presso le c.d. isole ecologiche, etc.). Fra l’altro, queste attività, anche in costanza del servizio per cui è causa, ben possono essere svolte direttamente dall’anziano autosufficiente, mentre l’OSS interviene solo se l’assistito non è in grado di provvedere alla raccolta e/o al conferimento;

- queste attività, evidentemente, non sono quelle che il legislatore della L. n. 190/2012 aveva in mente nel momento in cui ha introdotto il meccanismo dell’iscrizione alla white list, il che è confermato anche dal fatto che la definizione dell’art. 1, comma 53, richiama le pertinenti disposizioni del T.U. n. 152/2006, ed in particolare dell’art. 183 e dell’Allegato B alla Parte Quarta del T.U.;

- fra l’altro il capitolato tecnico della presente gara non stabilisce in che modo l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti debba essere svolta, mentre, come è noto, negli appalti che hanno ad oggetto la gestione dei servizi ambientali il capitolato disciplina minuziosamente le modalità di espletamento del servizio (periodicità della raccolta, tipologia dei contenitori e dei mezzi, etc.);

- non è nemmeno dirimente il richiamo alla disciplina dei rifiuti sanitari di cui al D.P.R. n. 254/2003, visto che tale disciplina riguarda i rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche o private individuate ai sensi del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i. (nella specie si tratta invece di rifiuti prodotti nell’ambiente domestico che derivano o dalle attività di igiene della persona o da interventi di piccola medicazione, i quali, secondo le disposizioni vigenti nei vari comuni, sono di solito conferibili nel c.d. indifferenziato). Fra l’altro, le attività domestiche che generano i rifiuti de quibus possono essere svolte o in prima persona dall’anziano o anche da caregiver privati, e in questi casi nessuno dubita dell’inapplicabilità delle disposizioni del D.P.R. n. 254/2003;

- considerazioni più o meno analoghe possono farsi con riguardo alle attività di “assunzione pasti”, “preparazione pasti” e “acquisto di generi alimentari”, le quali, se inquadrate nell’ottica del presente servizio, non possono in alcun modo essere assimilate alle attività di “ristorazione, gestione delle mese e catering” per le quali opera l’obbligo dell’iscrizione alla white list.

In sostanza, dunque, le prestazioni del presente appalto che secondo parte ricorrente vanno ricondotte nel novero di quelle indicate dall’art. 1, comma 53, della L. n. 190/2012 non sono in realtà inquadrabili fra quelle ritenute “sensibili”, e ciò in quanto esse, nel loro insieme, riguardano il “governo della casa” dell’anziano destinatario del servizio.

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

OPERA: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. pp) del Codice: il risultato di un insieme di lavori, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile...