Giurisprudenza e Prassi

INSUSSISTENZA DELL'OBBLIGO DI PROVVEDERE SU ISTANZA DI AUTOTUTELA E RISPETTO DEL GIUDICATO

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO Sentenza 2026

Non sussiste in capo alla Pubblica Amministrazione un obbligo giuridico di provvedere su un'istanza di autotutela sollecitata dal privato, con la conseguenza che l'inerzia dell'amministrazione non è impugnabile tramite il rito del silenzio-inadempimento. Tale principio trova conferma nel dovere di rispettare la stabilità dei rapporti giuridici derivante da una sentenza passata in giudicato che abbia già accertato la legittimità dell'atto oggetto di istanza.

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