Giurisprudenza e Prassi

CONFIGURABILE IL SILENZIO INADEMPIMENTO NELLE PROCEDURE FINALIZZATE ALLA STIPULA DI ACCORDI DI DIRITTO PUBBLICO

CONS. STATO Sentenza 2024

L'azione avverso il silenzio-inadempimento è esperibile anche con riferimento alle procedure finalizzate alla conclusione di accordi tra pubbliche amministrazioni, poiché la natura bilaterale o negoziale del modulo procedimentale non esonera l'autorità procedente dal dovere di esternare le proprie determinazioni, positive o negative, entro i termini di legge. In assenza di termini specifici previsti dalla normativa speciale, il termine per la conclusione del procedimento è quello residuale di trenta giorni previsto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 241 del 1990, decorso il quale l'inerzia amministrativa assume i connotati del silenzio-inadempimento sindacabile in sede giurisdizionale.

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