Giurisprudenza e Prassi

COMUNICAZIONE SU FINANZIAMENTO DETERMINA CESSAZIONE DEL SILENZIO PER REVISIONE PREZZI (26.1)

TAR SARDEGNA Sentenza 2024

In tema di rito avverso il silenzio-inadempimento, la comunicazione con cui la stazione appaltante riscontra l'istanza dell'appaltatore per l'adeguamento dei prezzi, dando conto dell'insussistenza di fondi propri e dell'avvenuta richiesta di finanziamento al Fondo per l'adeguamento dei prezzi, costituisce atto idoneo a superare l'inerzia procedimentale, determinando l'improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)