CESSAZIONE DEL SILENZIO INADEMPIMENTO MEDIANTE RISPOSTA FORMALE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
Nel rito speciale avverso il silenzio-inadempimento, l'adozione di una nota formale da parte dell'amministrazione che fornisca una risposta chiara rispetto all'istanza del privato determina la cessazione della materia del contendere o l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse, poiché l'obbligo di 'clare loqui' risulta adempiuto. Il risarcimento del danno da ritardo richiede la prova rigorosa degli elementi costitutivi della responsabilità aquiliana, non potendo il pregiudizio non patrimoniale essere dedotto in via automatica dalla mera inerzia procedurale.
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