CESSAZIONE DEL CONTENDERE PER PROVVEDIMENTO SOPRAVVENUTO NEL GIUDIZIO SUL SILENZIO
Nel giudizio instaurato ai sensi dell'art. 117 c.p.a. avverso il silenzio della Pubblica Amministrazione, l'emanazione di un provvedimento espresso, qualunque ne sia il contenuto, comporta il venir meno dell'interesse alla decisione e la conseguente improcedibilità del ricorso per cessazione della materia del contendere. Ai fini del risarcimento del danno da ritardo, il ricorrente deve fornire prova rigorosa del nesso causale e del danno concreto, non potendosi ritenere quest'ultimo presunto o in re ipsa per il solo fatto del ritardo procedimentale.
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