Giurisprudenza e Prassi
Il silenzio assenso nella PAS biometano per decorso dei termini
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA LOMBARDIA, SEZIONE STACCATA DI BRESCIA Sentenza
2026
Ai sensi dell'art. 8, comma 8, del D.Lgs. 190/2024, la formazione del titolo abilitativo per silenzio assenso nella procedura PAS è impedita solo dalla comunicazione di una determinazione negativa o di un dissenso motivato da parte di amministrazioni preposte alla tutela di interessi sensibili entro il termine di sessanta giorni. Eventuali sospensioni del termine per integrazioni documentali sono legittime solo se richieste entro dieci giorni dalla convocazione della conferenza di servizi; in caso contrario, il termine continua a decorrere determinando il perfezionamento del titolo.
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