Giurisprudenza e Prassi

SICUREZZA - INFORTUNIO SUL LAVORO - RESPONSABILITA' E CORRESPONSABILITÀ DEL LAVORATORE

CORTE CASSAZIONE SENTENZA 2021

La sentenza impugnata ha affermato essere di tutta evidenza che la violazione da parte del caposquadra Rivadossi del divieto di accesso all'area transennata, formulato dal .......... , configurò a carico di i questi una grave omissione. Ha ritenuto, tuttavia, che la maggiore responsabilità per l'accaduto dovesse essere attribuita alla condotta omissiva del direttore tecnico Chechi, presente in cantiere il giorno dell'incidente, "dal momento che la violazione del divieto di accedere alla zona pericolosa non poteva avvenire per la semplice iniziativa di Rivadossi e che il getto di calcestruzzo comportava un'attività ben più complessa di quella che si sarebbe svolta nell'arco temporale di una distrazione del direttore tecnico (come sostenuto nella comparsa di risposta di primo grado a pag. 4 dove si legge che il Chechi si era ritirato in ufficio , e non sapesse dell'autonoma iniziativa del Rivadossi) pur non potendosi escludere del tutto il concorso colposo dell'infortunato, per la qualifica di caposquadra e quindi di operaio 17 Corte di Cassazione - copia non ufficiale esperto come manifestatosi anche in occasione del diverbio con il ..........; se veramente il Chechi avesse voluto che fosse rispettato l'ordine impartito dal .......... avrebbe dovuto dare ordine di sospendere le operazioni di gettata del cemento previste per il giorno successivo , mentre l'arrivo della betoniera in cantiere dimostra che tutto era pronto per tale incombente e, secondariamente, proprio perché era stato presente al diverbio del giorno prima, quand'anche fosse stato all'oscuro dell'arrivo della betoniera, avrebbe dovuto assicurarsi che quel giorno il Rivadossi non si avvicinasse all'area inaccessibile per il divieto" Da tanto si evince che la sentenza impugnata ha mostrato di collocare la condotta dell'infortunato all'interno di un contesto di lavoro nel quale era prefigurata, comunque, una continuazione dell'attività, nello specifico attraverso operazioni di gittata di cemento, nonostante il divieto posto dalla Provincia committente tramite il proprio dipendente …... Tale ricostruzione fattuale non consente di sussumere tout court la condotta del Rivadossi nell'ambito di un fattore causale concorrente nella causazione dell'infortunio. 18.2. Secondo il condivisibile orientamento di questa Corte la condotta incauta del lavoratore non comporta un concorso idoneo a ridurre la misura del risarcimento ogni qual volta la violazione di un obbligo di prevenzione da parte del datore di lavoro sia munita di incidenza esclusiva rispetto alla determinazione dell'evento dannoso; in particolare, tanto avviene quando l'infortunio si sia realizzato per l'osservanza di specifici ordini o disposizioni datoriali che impongano colpevolmente al lavoratore di affrontare il rischio, quando l'infortunio scaturisca dall'integrale impostazione della lavorazione su disposizioni illegali e gravemente contrarie ad ogni regola di prudenza o, infine, quando vi sia inadempimento datoriale rispetto all'adozione di cautele, tipiche o atipiche, concretamente individuabili, nonché esigibili ex ante ed idonee ad impedire, il verificarsi dell'evento nonostante l'imprudenza del lavoratore, che in questa ipotesi degrada a mera occasione dell'infortunio ed è, pertanto, giuridicamente irrilevante (Cass. 15/07/2020 n. 15112; Cass. 15/05/2020 n. 8988; Cass. 25/11/2019 n.30679; Cass. 05/12/2016 n. 24798). La sentenza impugnata si discosta da tali indicazioni posto che l'affermazione di una percentuale di responsabilità in capo al Rivadossi per il verificarsi dell'infortunio che ne aveva provocato il decesso non è coerente con l'accertamento fattuale alla base del decisum. Si impone pertanto la cassazione in parte qua della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice per la complessiva rivalutazione alla luce del principio affermato.

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DATORE DI LAVORO: Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o de...
LAVORATORE: Il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario de...
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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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