LEGITTIMA LA REVOCA DEL PASSAGGIO A LIVELLO PRIVATO PER GRAVI VIOLAZIONI DELLA SICUREZZA FERROVIARIA
La chiusura di un passaggio a livello su strada privata, disposta dal gestore dell'infrastruttura ferroviaria a seguito dell'accertata violazione delle prescrizioni di sicurezza e della mancata custodia, configura un provvedimento amministrativo autoritativo e non un mero comportamento materiale. In tale contesto, l'esigenza di prevenire pericoli per la pubblica incolumità e la sicurezza ferroviaria integra le ragioni di urgenza che legittimano l'omissione della comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della Legge 241/1990, rendendo l'atto immune da vizi di legittimità anche in assenza di contraddittorio preventivo.
Testo integrale
Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui

