Giurisprudenza e Prassi
LEGITTIMA LA CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ RICETTIVA PER GRAVI CARENZE DI SICUREZZA E DIFFORMITÀ EDILIZIE
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL VENETO Sentenza
2024
Ai fini della regolazione delle spese di lite in caso di sopravvenuta improcedibilità, sussiste la soccombenza virtuale del ricorrente quando l'amministrazione ha correttamente esercitato i poteri inibitori e di revoca a fronte di violazioni delle norme di sicurezza e urbanistiche. La presenza di criticità strutturali non superabili in tempi brevi e l'esercizio dell'attività in aree prive di destinazione d'uso compatibile o non autorizzate rendono legittimo e vincolato l'ordine di cessazione dell'attività ricettiva.
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