SERVIZI POSTALI - NON E' STRUMENTALE L'ATTIVITà DI TRASPORTO, SCORTA, CONTAZIONE, SELEZIONE, AUTENTICAZIONE E CUSTODIA DI DENARO E VALORI (120)
Nei settori speciali, presupposto indefettibile per la devoluzione delle controversie sull'aggiudicazione alla giurisdizione amministrativa, con l'assoggettamento del contratto alle procedure di evidenza pubblica, è l'inquadramento pubblicistico tanto della committenza, quanto dell'attività, nel senso che da un punto di vista soggettivo, l'appalto o la concessione deve essere accordato da uno dei soggetti ricadenti nell'alveo previsionale dell'art. 3 comma 1, lett. a), d.lgs. 50/2016 e nel senso che da un punto di vista oggettivo l'attività conferenda deve identificarsi in una delle attività di cui agli artt. 115-121, d.lgs. 50/2016. E' indubbio, che stante la pacifica configurabilità nella specie del primo requisito, il punto dirimente che anche in questo caso occorre sciogliere riguarda la riconoscibilità del requisito oggettivo, trattandosi in breve di stabilire se tale appalto possa qualificarsi o meno come appalto estraneo e rientrare in quella categoria di appalti aggiudicati dal committente per scopi diversi dalle attività svolte da questo nei non settori speciali.
Al riguardo il criterio da tempo enunciato dalla giurisprudenza di queste SS.UU., onde dare risposta al quesito in parola, si incentra sul nesso di strumentalità necessaria tra l'attività oggetto di conferimento e l'erogazione dei servizi nel settore speciale di riferimento, criterio in applicazione del quale le SS.UU. con l'ordinanza 310/2023 hanno infatti escluso la riconducibilità delle controversie relative all'aggiudicazione dell'appalto del servizio di sorveglianza sanitaria ex d.lgs. n. 81/ 2008 e di prevenzione per la salute, reso a favore di Poste Italiane s.p.a., alla giurisdizione esclusiva del g.a.,
attesa l'estraneità di tali attività non solo alla categoria dei servizi postali, ma anche a quella degli "altri servizi diversi da quelli postali", come definiti dall'art. 120 d.lgs. 50/2016, risultando priva di un nesso di strumentalità con essi. In ciò si riflette, del resto, un indirizzo di pensiero che trova il pieno conforto della giurisprudenza unionale, dell'avviso, segnatamente con Corte di Giustizia 521/2018, che <<per poter servire all'esercizio dell'attività rientrante nel settore postale, il nesso tra l'appalto di cui trattasi e tale settore non può essere di una natura qualunque, pena il travisamento del senso dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2014/25. Infatti, non è sufficiente che i servizi oggetto di tale appalto contribuiscano positivamente alle attività dell'ente aggiudicatore e ne accrescano la redditività, al fine di poter constatare, tra detto appalto e l'attività rientrante nel settore postale, l'esistenza di un nesso, ai sensi dell'articolo 13, paragrafo 1, di tale direttiva>>, di modo che <<rientrano tra le attività relative alla prestazione di servizi postali, ai sensi di tale disposizione, tutte le attività che servono effettivamente all'esercizio dell'attività rientrante nel settore dei servizi postali consentendo la realizzazione in maniera adeguata di tale attività, tenuto conto delle sue normali condizioni di esercizio, ad esclusione delle attività esercitate per fini diversi dal perseguimento dell'attività settoriale di cui trattasi>>.
6. Sindacando allora il caso di specie alla stregua del criterio in parola va detto che l'appalto di cui qui si discute, per come risultante dalle allegazioni delle parti, attiene al servizio di trasporto, scorta, contazione, selezione, autenticazione e custodia di danaro e di valori presso gli uffici postali e presso non le sedi di SDA Express Courier, sì che si ha ragione di rinnovare l'opinione che si tratta di attività che non condividono, ai sensi del citato art. 120 d.lgs. 50/2016, né la nozione di raccolta, smistamento, trasporto e distribuzione di invii postali, né quella di gestione dei relativi servizi, cioè precedenti o successivi a detto invio, posto che anche la seconda implica una stretta connessione con la prima, con conseguente impossibilità, perciò, riguardo a quest'ultima di riconoscere quel nesso di strumentalità necessaria rispetto all'attività caratteristica su cui si radica il visto discrimen giurisdizionale.
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