Giurisprudenza e Prassi

CLAUSOLA DI ADESIONE SETTORE SANITARIO - PRESUPPOSTI

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Deve premettersi che, secondo la dominante interpretazione giurisprudenziale, la legittimità della clausola di adesione, ovvero del concreto ricorso fatto ad esso da parte di una Amministrazione aggiudicatrice in alternativa ad altre modalità di acquisizione delle prestazioni necessarie per lo svolgimento delle relative finalità istituzionali, è subordinata alla sussistenza di un rapporto di continuità oggettiva tra la prestazione resa, all’esito della relativa gara, dall’appaltatore e quella che gli viene chiesto di effettuare a favore dell’Ente, diverso da quello originariamente aggiudicatore, che esercita la facoltà di adesione.

E’ stato infatti affermato (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 982 del 15 febbraio 2018) che “il criterio orientativo di base, elaborato dalla giurisprudenza, vuole che una clausola estensiva “in tanto possa essere ammessa, in quanto soddisfi i requisiti, in primis di determinatezza, prescritti per i soggetti e l’oggetto della procedura cui essa accede2 (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, n. 663 dell'11 febbraio 2014): infatti, “l’appalto oggetto di estensione, in questa prospettiva, non viene sottratto al confronto concorrenziale, a valle, ma costituisce l’oggetto, a monte, del confronto tra le imprese partecipanti alla gara, poiché queste nel prendere parte ad una gara, che preveda la c.d. clausola di estensione, sanno ed accettano (...) che potrebbe essere loro richiesto di approntare beni, servizi o lavori ulteriori, rispetto a quelli espressamente richiesti dalla lex specialis, purché determinati o determinabili a priori, al momento dell’offerta, secondo requisiti né irragionevoli né arbitrari, tanto sul piano soggettivo - per caratteristiche e numero delle amministrazioni eventualmente richiedenti - che su quello oggettivo - per natura, tipologia e quantità dei beni o delle prestazioni aggiuntive eventualmente richieste entro un limite massimo” (cfr. Consiglio di Stato, sez. III, n. 442/2016, cit.)”.

Ebbene, applicando le illustrate coordinate interpretative alla fattispecie in esame, deve osservarsi che la Centrale di sterilizzazione della A.S.S.T. di Crema, sebbene formalmente indicata nell’oggetto del contratto da questa stipulato con la Servizi Italia S.p.a., non concorra propriamente ad identificare la prestazione che la seconda si è obbligata a svolgere in favore della prima, tale che la modifica del suddetto elemento in sede di attivazione della clausola di adesione di cui all’art. 18 del relativo capitolato tecnico incida significativamente sull’oggetto del servizio, alterandone le caratteristiche essenziali ed impedendo di ravvisare, tra quello originariamente affidato dalla A.S.S.T. di Crema e quello acquisito, in estensione del primo, dalla A.S.S.T. Bergamo Ovest, la sostanziale identità, agli effetti del rispetto dei richiamati principi di trasparenza, parità di trattamento e concorrenzialità.

Deve piuttosto ritenersi che la Centrale di sterilizzazione individui il mero “luogo” di esecuzione della prestazione, ovvero una caratteristica “estrinseca” e “modale” dello stesso, consistente nel suo nucleo essenziale ed inalterabile nello svolgimento del servizio di sterilizzazione: luogo che, sebbene influente sulle modalità di svolgimento (e, prima ancora, di progettazione tecnica) del servizio, non ne identifica l’“oggetto”, per gli effetti applicativi della richiamata clausola di adesione.



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