ANAC - PARERI DI PRECONTENZIOSO - PRECLUSA LA CORREZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA ERRATI (211.1)
La società istante non ha fornito elementi di prova sufficienti a supportare una manifesta illogicità, incongruità o abnormità nelle determinazioni della Stazione appaltante, tali da rendere palese l'illegittimità del processo valutativo che ha condotto a stabilire l'importo a base di gara e, dunque, sul versante degli interessi tutelabili della parte istante, oggettivamente impossibile la sua partecipazione alla procedura selettiva de qua.
Laddove emergessero errori materiali commessi dalla Stazione appaltante nel calcolo della base d'asta con riferimento agli aspetti contestati dalla parte istante, ovvero al calcolo del costo del lavoro (i.e.: se, ad esempio, effettivamente il solo costo del lavoro risultasse superiore alla base d'asta), dovrebbero essere immediatamente corretti in via di autotutela, atteso che non spetta all'Autorità, nell'ambito dell'attività di precontenzioso, effettuare tale eventuale attività di correzione della documentazione di gara.
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