Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI RISCOSSIONE TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE - NECESSARIA PROCEDURA EVIDENZA PUBBLICA

TAR LOMBARDIA MI SENTENZA 2021

Osserva il Collegio che la qualificazione della prestazione onerosa dovuta dalla Regione all’A.C.I. come remunerazione dei servizi prestati, in quanto superiore al mero rimborso delle spese, rappresenta un indicatore attendibile della non rispondenza della cooperazione unicamente all’interesse pubblico.

Perché possa ravvisarsi un’effettiva cooperazione è infatti richiesto che essa avvenga in assenza di remunerazione, ad eccezione del mero rimborso delle spese sostenute, anche in via forfettaria (Consiglio di Stato, Sezione II, parere 22 aprile 2015, n. 1178).

Osserva il Collegio che la Corte di Giustizia dell’Unione europea si è spinta sino a riconoscere che le fattispecie in cui l’unico contributo apportato da uno dei contraenti consiste nel mero rimborso delle spese sostenute da un altro contraente non sono indiziarie di un’effettiva cooperazione ma rientrano pienamente nella nozione di appalto pubblico e sono dunque sottoposte alle regole dell’evidenza pubblica (Corte di Giustizia dell’Unione europea, sentenza 4 giugno 2020, C-429/19).

Non ricorrono pertanto le condizioni per qualificare lo schema di disciplinare come accordo di cooperazione tra pubbliche amministrazioni.

Accertata l’incompatibilità della deliberazione impugnata con il diritto eurounitario, secondo l’interpretazione vincolante fornitane dalla Corte di giustizia dell’Unione europea, il Collegio deve perciò ravvisarne l’illegittimità per il vizio di violazione di legge (Consiglio di Stato, Sezione V, n. 1498; Sezione VI, 31 marzo 2011, n. 1983).

Tanto premesso, deve essere rigettato il primo motivo di ricorso, con il quale la società ricorrente ha invocato la declaratoria di nullità della deliberazione impugnata, sotto entrambi i profili di censura sollevati.

La norma attributiva del potere esercitato dalla Regione Lombardia deve essere infatti individuata, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, nell’articolo 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, la quale, ove interpretata in conformità con l’articolo 12, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE, non consente l’affidamento diretto al soggetto gestore del pubblico registro automobilistico del servizio di gestione, controllo e aggiornamento dell’archivio regionale della tassa automobilistica, ove non vengano rispettate le condizioni specificate nell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

La contrarietà della deliberazione impugnata all’ordinanza della Corte di Giustizia europea, Sezione IX, del 30 giugno 2020, C-618/2019, non integra poi la fattispecie tipica di nullità per violazione o elusione del giudicato, in considerazione della funzione strettamente nomofilattica che l’articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea attribuisce alla Corte.

In materia di affidamento di servizi pubblici il sistema dunque non legittima accordi tra amministrazioni aggiudicatrici, al di fuori dell’eccezione alla regola dell’evidenza pubblica contenuta nell’articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per cui l’articolo 51, comma 2-ter, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito con modificazioni nella legge 29 dicembre 2019, n. 157, sul quale si fonda la deliberazione impugnata, deve essere interpretato in conformità ai principi generali in materia di appalti.

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CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
DECRETO: il presente provvedimento;
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LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;
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