Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI - IMPORTO

TAR LAZIO RM SENTENZA 2020

Ed invero, premesso che la fase dello smaltimento costituisce senz’altro un segmento del ciclo di gestione dei rifiuti, deve escludersi che il principio del “chi inquina paga”, cui essa è pacificamente assoggettata (cfr. art. 178 del d.lgs. n. 152/2006), ne precluda l’affidamento integrato alle altre fasi della raccolta e del trasporto dei rifiuti, tramite apposite procedure di gara volte a selezionare – secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 95 del d.lgs. n. 50/2016 – operatori economici che, in base alle proprie competenze tecniche di settore, siano in grado di provvedere al relativo servizio con criteri di economicità ed efficienza in luogo dell’Ente locale, ancorché evidentemente non responsabili della produzione dei rifiuti medesimi.

L’art. 14 della direttiva n. 2008/98/CE (come sostituito dall’art. 1, par. 1, punto 15 della direttiva n. 2018/851/UE) stabilisce infatti che “1. Secondo il principio «chi inquina paga», i costi della gestione dei rifiuti, compresi quelli per la necessaria infrastruttura e il relativo funzionamento, sono sostenuti dal produttore iniziale o dai detentori del momento o dai detentori precedenti dei rifiuti. 2. Fatti salvi gli articoli 8 e 8 bis, gli Stati membri possono decidere che i costi della gestione dei rifiuti siano sostenuti parzialmente o interamente dal produttore del prodotto dal quale provengono i rifiuti e che i distributori di tale prodotto possano contribuire alla copertura di tali costi”.

La disposizione appena riportata impone dunque agli Stati membri di conformare il proprio ordinamento assicurando, da un lato, che tutti i costi derivanti dall’impianto e dall’esercizio delle discariche siano coperti dal prezzo applicato dal gestore per lo smaltimento dei rifiuti e, dall’altro, che l’onere “fiscale” gravante sul produttore del rifiuto sia ricollegato all’effettiva entità dei rifiuti prodotti.

Tanto precisato, e senza entrare nel merito della natura della “tariffa” posta a carico dell’utenza per l’attività di smaltimento, il principio del “chi inquina paga” non può quindi essere considerato ostativo, ex se, alla possibilità di esternalizzare detto servizio traslando l’obbligazione di pagamento dell’attività di smaltimento del rifiuto dal produttore di quest’ultimo a operatori economici specializzati che, dietro corrispettivo, siano incaricati dagli stessi enti responsabili dell’intera gestione del ciclo dei rifiuti a espletarne tutte le fasi: dalla raccolta, al trasporto, al conferimento in discarica e/o al trattamento dei rifiuti medesimi. L’esternalizzazione è ovviamente condizionata al fatto che il corrispettivo dell’appalto sia idoneo a coprire i costi di smaltimento che l’appaltatore dovrà (presumibilmente) sostenere, oltre che l’utile d’impresa.

Pertanto, qualora l’appalto esteso anche allo smaltimento dei rifiuti soddisfi le suddette condizioni, esso costituisce uno strumento di organizzazione della gestione del ciclo dei rifiuti che non altera i centri di imputazione delle responsabilità rispettivamente gravanti a carico del soggetto produttore dei rifiuti (Comune) e del prestatore di servizio (appaltatore), in base al quadro normativo e ordinamentale di riferimento.



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