METODO TARIFFARIO RIFIUTI: LE SOPRAVVENIENZE STRAORDINARIE VANNO GESTITE CON L'ISTITUTO DELLA REVISIONE PREZZI (72)
Sul versante delle modifiche al corrispettivo cristallizzatosi nel provvedimento di aggiudicazione dell’appalto, va evidenziato che il prezzo dell’appalto costituisce un elemento di grande rilievo nella valutazione delle offerte da parte di un ente aggiudicatore, così come nella scelta del privato contraente, per il rispetto dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione.
Nel momento in cui il gestore del servizio lo presta sulla base di un corrispettivo da lui liberamente offerto, in presenza di un bando che indica caratteristiche e durata del servizio stesso, e nel momento in cui questi ha a disposizione il rimedio della revisione prezzi per le sopravvenienze straordinarie, non vi è ragione di ipotizzare alcuna “espropriazione larvata delle risorse del gestore” (memoria società del 9 giugno 2025, pag. 15) o che il corrispettivo pattuito per il servizio svolto possa in alcun modo dirsi rimesso “all’arbitrio delle istituzioni rappresentative” (memoria società del 4 novembre 2024, pag. 20), costituendo il corrispettivo dovuto dall’ente locale il risultato dell’autonoma autodeterminazione negoziale dell’offerente e uno dei presupposti di aggiudicazione dell’appalto.
In sintesi, dalla cornice normativa di riferimento, si evince, dunque, che il “metodo tariffario rifiuti”, designato anche con l’acronimo “MTR”, costituisce il meccanismo mediante il quale l’ordinamento consente il bilanciamento fra l’esigenza di rendere economica la gestione del servizio rifiuti, remunerando adeguatamente i costi per rendere il servizio, e la necessità di evitare che per il servizio venga preteso un corrispettivo eccessivamente gravoso da chi lo gestisce quale unico operatore e dunque in monopolio (Cons. Stato, Sez. II, 24 marzo 2025 n. 2421, pag. 30 e 32).
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