Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - AFFIDAMENTO IN HOUSE PROVIDING - LEGGE REGIONALE LEGITTIMA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2021

Questo Consiglio ha di recente rilevato che “nel settore del trasporto pubblico locale l’in house providing è una modalità ordinaria di affidamento dei relativi servizi, perfettamente alternativa al ricorso al mercato. Ciò si desume innanzitutto dall’art. 5, comma 2, del regolamento CE n. 1370/2007 del 23 ottobre 2007 [relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70], secondo cui, salvo che “non sia vietato dalla legislazione nazionale, le autorità competenti a livello locale, si tratti o meno di un'autorità singola o di un gruppo di autorità che forniscono servizi integrati di trasporto pubblico di passeggeri, hanno facoltà di fornire esse stesse servizi di trasporto pubblico di passeggeri o di procedere all'aggiudicazione diretta di contratti di servizio pubblico a un soggetto giuridicamente distinto su cui l'autorità competente a livello locale, o, nel caso di un gruppo di autorità, almeno una di esse, esercita un controllo analogo a quello che esercita sulle proprie strutture”” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 6 luglio 2020, n. 4310).

Ne consegue che effettivamente la normativa regionale opera uno sbilanciamento in favore del ricorso al mercato rispetto all’in house providing, essendo interdetta per i “servizi minimi”, ma tale diversa individuazione del punto di equilibro tra i contrapposti valori, quello del confronto competitivo e quello dell’autoproduzione, si risolve non contro bensì a favore della “tutela della concorrenza”, cui si riferisce la disposizione costituzionale che si assume violata.

La Corte Costituzionale ha osservato infatti che l’introduzione per via normativa di limiti al ricorso all’in house providing si traduce in una misura “proconcorrenziale, in quanto è volta ad allargare il ricorso al mercato” (cfr. Corte Costituzionale, 27 maggio 2020, n. 100).

Né può configurarsi una qualche lesione delle prerogative della disciplina eurounitaria, non imponendo questa il ricorso all’in house providing, ma soltanto consentendola siccome ritenuta non in conflitto, in presenza di certi presupposti, con l’esigenza di evitare possibili distorsioni della concorrenza.

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REGOLAMENTO: il D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;