Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS – REVOCARE LA DELEGA ALLA STAZIONE APPALTANTE – NON LEGITTIMA

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

Il conferimento della funzione di stazione appaltante al Comune capoluogo di provincia dà attuazione all’organizzazione in comune del servizio pubblico; se ne fosse possibile la revoca, verrebbe meno la stessa gestione in comune del servizio poiché questa richiede l’espletamento di un’unica procedura di gara da parte di una sola stazione appaltante a beneficio di tutti i comuni dell’ambito, e si aprirebbe la strada a forme di gestione del servizio (da parte di singoli Comuni ovvero anche solo di alcuni di essi) che il legislatore ha escluso per averle ritenute inefficienti.

In definitiva la revoca del conferimento è impedita dal quadro normativo vigente poiché contrasta con la regola della gestione in comune del servizio; è questa la ragione per la quale il legislatore – in disparte la facoltà dell’affidamento ad una società di patrimonio delle reti, nel caso non presente – ha previsto il conferimento della delega al Comune capoluogo (se presente in A.t.e.m.), quale unica modalità di gestione comune.

In conclusione, la delibera assembleare del 19 dicembre 2019 di revoca della delega conferita al Comune di OMISSIS è in contrasto con le disposizioni regolamentari citate.

Così interpretato il quadro normativo – ivi inclusa la disposizione implicita che se ne ricava dell’impossibilità della revoca del conferimento delle funzioni al Comune capoluogo – non ricorre alcun contrasto con principi costituzionali: la Corte costituzionale ha in più occasioni precisato che l’affidamento ad unico soggetto all’interno di un ambito ottimale delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione di un servizio pubblico (ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza) è diretta ad assicurare l’efficienza, l’efficacia e l’economicità del servizio (cfr. Corte costituzionale, 6 novembre 2020, n. 231, in relazione alla competenza assegnata all’Autorità d’ambito per il servizio idrico integrato ma con considerazioni che possono valere anche per l’affidamento al Comune capoluogo di provincia per il servizio di distribuzione di gas naturale).

Nella stessa pronuncia della Corte costituzionale citata dagli appellanti, la sentenza 7 luglio 2016, n. 160, si afferma che “La ricerca della dimensione ottimale dell’ambito territoriale entro il quale erogare il servizio consente di individuare l’estensione geografica che meglio permette di contenere i costi della gestione e favorire, così, l’apertura del mercato a nuovi soggetti, incentivando una più ampia partecipazione delle imprese alle gare per l’affidamento del servizio stesso” e, sul punto specifico della autonomia dei Comuni, è aggiunto che “A prescindere da ogni altra considerazione, da tempo la giurisprudenza costituzionale ha chiarito, con riguardo all’autonomia dei Comuni, che essa non implica una riserva intangibile di funzioni, né esclude che il legislatore competente possa modulare gli spazi dell’autonomia municipale a fronte di esigenze generali che giustifichino ragionevolmente la limitazione di funzioni già assegnate agli enti locali (sentenza n. 286 del 1997). Inoltre, con specifico riguardo a norme che prevedono la partecipazione degli enti locali ad autorità d’ambito alle quali sia trasferito l’esercizio di competenze in materia di servizi pubblici, la Corte ha ritenuto che norme siffatte non ledano l’autonomia amministrativa degli enti locali, in quanto si limitano a razionalizzarne le modalità di esercizio, al fine di superare la frammentazione nella gestione (sentenza n. 246 del 2009). Naturalmente, ove si opti per l’esercizio delle funzioni mediante organismi associativi, deve essere preservato uno specifico ruolo agli enti locali titolari di autonomia costituzionalmente garantita, nella forma della partecipazione agli organismi titolari dei poteri decisionali, o ai relativi processi deliberativi, in vista del raggiungimento di fini unitari nello spazio territoriale reputato ottimale (sentenza n. 50 del 2013). Le modalità di partecipazione e cooperazione possono essere molteplici, cosicché è da escludere che l’unica compatibile con il rispetto dell’autonomia dell’ente locale sia – come sostiene la ricorrente – la convenzione stipulata senza vincoli di adesione, con durata temporanea e facoltà di recesso”.

La disciplina che regola la materia in esame è pienamente rispettosa dell’autonomia degli enti locali se, come nel caso, è loro consentito di intervenire sul conferitario (con il comitato di monitoraggio previsto dall’art. 8 della convenzione, oltre che esercitare ogni altro potere di controllo ed indirizzo nell’ambito delle assemblee).

Respinte le predette censure, è confermata la sentenza di primo grado nella parte in cui ha statuito l’illegittimità della delibera del 19 dicembre 2019 per contrasto con il divieto di revoca del conferimento delle funzioni che si ricava dalle disposizioni normative e regolamentari in materia di affidamento del servizio di distribuzione di gas naturale; restano assorbite le ulteriori censure contenute nell’unico motivo di appello (su alcuni profili, peraltro, si ritornerà a breve).


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