Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI SOCIALI - ATTRIBUZIONE PUNTEGGI - RATIO

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

Importa, anzitutto, osservare che, per comune intendimento (cfr., tra le tante, Cons. Stato, sez. V, 3 maggio 2019, n. 2873), nell'ambito di una gara ad evidenza pubblica i criteri per l’attribuzione dei punteggi sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa costituiscono espressione di un'ampia discrezionalità tecnica, insindacabile nel merito, a meno che non siano inficiati da illogicità o da manifesta irragionevolezza.

Nel caso di specie, non è revocabile in dubbio, avuto riguardo all’oggetto del contratto, la pertinenza e la rilevanza della strumentale e preliminare “analisi dei bisogni dell’utenza”, trattandosi di un servizio di carattere sociale, destinato a soggetti in situazioni differenziate di bisogno, modulate in relazione alla specificità del contesto territoriale. Né si tratta di informazioni “privilegiate”, idonee ad alterare il gioco concorrenziale, se non altro perché anche l’appellante era, nel caso di specie, operante sul territorio di riferimento.

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