ILLEGITTIMA LA SCELTA DEL MODULO DEL FINANZIAMENTO PER SERVIZI SOCIALI GIÀ DEFINITI DALL'AMMINISTRAZIONE
È illegittimo il ricorso al modulo procedimentale della concessione di contributi per la realizzazione di iniziative autonome in campo sociale qualora l'oggetto della procedura riguardi servizi già consolidati e analiticamente definiti dall'Amministrazione nelle loro componenti strutturali e funzionali; in tali ipotesi, l'ente pubblico è tenuto ad attivare le procedure competitive per l'affidamento dei servizi, attesa la non fungibilità tra gli strumenti di sostegno economico all'autonomia privata e gli strumenti di esternalizzazione di servizi pubblici.
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