Giurisprudenza e Prassi

AFFIDAMENTO SERVIZI SOCIALI SOTTOSOGLIA - OBBLIGATORIO INDICARE I COSTI DELLA MANODOPERA E GLI ONERI DI SICUREZZA (95 - 142)

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2023

In primo luogo, va osservato che l’obbligo di indicare i costi della manodopera e gli oneri di sicurezza aziendale di cui all’articolo 95, comma 10, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (codice dei contratti pubblici), deve ritenersi applicabile alle procedure di affidamento di servizi sociali ex articolo 142 dello stesso codice anche se di importo inferiore alle soglie comunitarie (il precedente del Tar di Catanzaro – sentenza n. 1460 del 2018 - richiamato nella memoria dell’appellata costituisce un’isolata contraria pronuncia).

In particolare, il comma 5-septies dell’articolo 142 richiama l’articolo 95 fra le norme del codice applicabile alle procedure sopra soglia, ma non esclude che per quelle relative agli affidamenti dei servizi sociali sotto soglia la norma non si applicabile. Quest’ultima fattispecie ricade nella disciplina dell’articolo 36, laddove la giurisprudenza (cfr. ex multis, Cons. Stato, sez. V, 14 luglio 2022, n. 6014) è pacifica nel tenere fermi gli obblighi de quibus, ciò ricavando proprio dal tenore testuale del comma 10 dell’articolo 95 e dalle sue ipotesi di esclusione dell’obbligo di indicare i costi della manodopera (limitatamente quindi ai casi di cui all’art. 36, comma 2, lettera a).

D’altra parte, la stessa lex specialis di gara (art. 13 del disciplinare) espressamente richiama la disposizione dell’articolo 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016, sicché la stazione appaltante in ogni caso non poteva certamente disapplicare una prescrizione cui essa stessa si era autovincolata.

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