Giurisprudenza e Prassi

ACQUISTI ENTI S.S.N. - RAPPORTO CONVENZIONI QUADRO REGIONALI E CONSIP

TAR CAMPANIA NA SENTENZA 2022

La scelta di aderire alla convenzione Consip, proprio perché l’individuazione del miglior contraente avviene nel rispetto dei principi comunitari, non richiede da parte della amministrazione che se ne avvalga una specifica motivazione dell’interesse pubblico che la sottende.

Invero, per le amministrazioni non statali sussiste una facoltà implicitamente desumibile dalla norma senza che per tale ragione incomba sulle stesse un imprescindibile obbligo di motivazione in ordine alle ragioni della scelta di avvalersi o di non avvalersi della convenzione.

L’ente che, nell’ambito della sua autonomia e nell’esercizio di una attività non imposta ma consentita dalla norma, assuma la decisione di aderire alla convenzione, non è tenuto a supportare tale adesione con una specifica delibera volta a farne emergere le ragioni di maggiore convenienza rispetto sia all’indizione di una gara autonoma, sia, ancor di più, alla proroga dei contratti in essere, atteso che, in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi, non è dato rinvenire alcuno spazio per l’autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa euro-unitaria, l’amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica (cfr.: Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1521/2017; C.d.S., V, 1º ottobre 2010, n. 7261).

Applicando i menzionati principi all’odierna fattispecie, l’azienda sanitaria non merita censura per avere deciso di aderire alla convenzione senza svolgere una particolare motivazione sulla sua convenienza economica.

La ricorrente deduce, tuttavia, che, anche a voler escludere in termini generali l’esistenza di un onere di verifica e di motivazione sulla convenienza di una convenzione Consip, nella situazione concreta tale onere sarebbe stato comunque configurabile: tanto non solo alla luce degli elementi che essa ricorrente aveva fornito all’azienda, ma anche in ragione di quanto lo stesso Ente aveva già ritenuto allorquando si era orientato, in precedenza, per l’indizione di una gara, poi annullata: fattori che avrebbero anche fatto venir meno qualunque presunzione di convenienza della convenzione.

Il Collegio non condivide l’assunto difensivo, dovendosi escludere che un particolare onere istruttorio e motivazionale in merito alla scelta di aderire alla convenzione potesse scaturire dal precedente orientamento manifestato dall’azienda nel senso dell’espletamento di una gara pubblica, atteso che tale orientamento risaliva a più di un anno prima della formulata scelta adesiva, essendosi tradotto nella delibera n. 677/2020, poi revocata, e si era peraltro formato allorquando una convenzione di settore della Consip non era stata ancora resa disponibile.

Né l’azienda resistente avrebbe potuto ritenersi tenuta ad una specifica disamina degli elementi recati dall’attuale ricorrente, come specificati soltanto con i proposti motivi aggiunti, volti a contestare la convenienza economica della scelta di aderire alla convenzione centralizzata.

Non sembra, infatti, superfluo precisare che, a fronte di un quadro normativo chiaramente deponente in favore della convenienza della scelta adesiva alla convenzione Consip, se potesse davvero predicarsi un puntuale obbligo istruttorio e motivazionale quale quello ipotizzato dalla ricorrente, a carico di un’Amministrazione, attraverso il semplice accorgimento di sottoporle al momento opportuno degli elementi di analisi di mercato tesi a revocare in dubbio la convenienza di una singola convenzione Consip, darebbero con ciò solo compromessi in radice i vantaggi in vista dei quali il legislatore ha prescelto il sistema centralizzato imperniato sulla Consip (riduzione dei tempi e dei costi, amministrativi e contenziosi, insiti nell’approccio tradizionale), ponendosi le premesse per costringere surrettiziamente gli enti pubblici a ricorrere sempre e comunque, in prima battuta, almeno a delle procedure esplorative per saggiare caso per caso il mercato, se non anche a delle gare vere e proprie. Tanto in evidente contrasto con il costante orientamento del giudice di appello che ha avuto modo di osservare come “l’intero sistema delle gare centralizzate e delle convenzioni CONSIP mancherebbe di senso e di ragion d’essere se si dovesse accogliere il principio che la possibilità di acquisire un servizio e/o una fornitura mediante adesione alla convenzione CONSIP non esoneri l’ente committente dal dovere di bandire una gara di evidenza pubblica”, posto che la sua “funzione istituzionale invece è proprio quella di rendere superflua l’indizione di gare separate per i singoli contratti dei singoli enti ” (cfr. C.d.S., III, 24 maggio 2013, n. 2842).


Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

CONTRAENTE: il soggetto, obbligato principale, che stipula con il Garante la garanzia fideiussoria;
LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;