Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO PUBBLICO LOCALE A RETE: LA LEGGE INDICA LE MODALITA' DI GESTIONE

ANAC DELIBERA 2025

Come noto, a seconda della diversa tipologia del servizio da affidare (a rete/non a rete), l'art. 14, comma 1, del D. Lgs. n. 201 del 2022 stabilisce infatti le diverse modalità di gestione cui possono ricorrere gli enti locali, ovverossia:

a) affidamento a terzi mediante procedura a evidenza pubblica, secondo le modalità previste dall'art. 15, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

b) affidamento a società mista, secondo le modalità previste dall'art. 16, nel rispetto del diritto dell'Unione europea;

c) affidamento a società in house, nei limiti fissati dal diritto dell'Unione europea, secondo le modalità previste dall'art. 17;

d) limitatamente ai servizi diversi da quelli a rete, gestione in economia 0 mediante aziende speciali di cui all'art. 114 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali di cui al D. Lgs. n. 267 del 2000.

La nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica consente, pertanto, agli enti locali di affidare un servizio pubblico locale "a rete" solo mediante una delle forme di gestione indicate nelle lettere a), b) e c), del comma 1 del richiamato art. 14.

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CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)
CUI: Codice che identifica univocamente un intervento (lavoro, servizio, fornitura all'interno della programmazione triennale. (Riferimento: Allegato I.5, Art. 2, lett. c)