PARERE DI PRECONTENZIOSO: INAMMISSIBILE SE IL TERZO CLASSIFICATO ISTANTE NON PRESENTA CENSURE FONDATE NEI CONFRONTI DELLE PRIME DUE CLASSIFICATE (220)
È inammissibile per tardività l'istanza di precontenzioso presentata decorsi trenta giorni dalla conoscenza degli atti, atteso che «le esigenze di una tutela assicurata in tempi rapidi... non sarebbero, infatti, compatibili con la possibilità, per l'interessato, di attivare un contenzioso dopo centoventi giorni». Sussiste altresì l'inammissibilità per carenza di interesse qualora l'istante sia terzo classificato e non lamenti «alcun profilo di illegittimità rispetto alla posizione del concorrente secondo classificato», poiché «l'interesse all'aggiudicazione del terzo classificato sussiste solo ove risultino fondate sia le censure proposte avverso la prima classificata, che quelle spese nei confronti della seconda graduata» (Cons. Stato, sez. V, 02.01.2024, n. 29). L'istante ha inoltre l'onere di superare la prova di resistenza, fornendo prova che «da una diversa attribuzione dei punteggi... risulterebbe sicuramente vincitore».
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