LEGITTIMO L'OBBLIGO DI CIG E CONTRIBUTO ANAC PER I SERVIZI LEGALI ESCLUSI (222.3)
Ai sensi dell'art. 222, comma 3, lett. a) del d.lgs. n. 36/2023, l'ANAC esercita la vigilanza anche sui contratti esclusi dall'ambito di applicazione del codice. Tale funzione di vigilanza legittima l'imposizione alle stazioni appaltanti e agli operatori economici dell'obbligo di acquisizione del CIG e del pagamento del contributo previsto dall'art. 1, comma 67, della l. n. 266/2005, trattandosi di oneri strumentali alla vigilanza che non interferiscono con i criteri di selezione del professionista né integrano un aggravamento procedurale vietato.
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