Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - EFFICIENZA DEL SERVIZIO - PRESUPPOSTO INDISPENSABILE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2020

La sentenza è, in definitiva, da condividere, perché ha statuito la legittimità del giudizio di merito espresso dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di B. in relazione a molti parametri che denotano l’inefficacia della gestione del servizio idrico integrato da parte della società in house del Comune, e, come già osservato, l’efficienza è uno dei presupposti per poter configurare l’eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria.

La fattispecie prevista dall’art. 147, comma 2 -bis del d.lgs. n.152/2006 consente, infatti, solo in casi eccezionali a singoli Comuni la gestione in forma autonoma del SII; si tratta di norma derogatoria ed eccezionale, che deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo, atteso che una più ampia interpretazione comporterebbe l’effetto di vanificare il principio dell’unicità di gestione per ambiti territoriali ottimali, riducendone fortemente la portata applicativa.

Peraltro, il giudizio, non essendo illogico, è anche insindacabile, perché di natura spiccatamente discrezionale, essendo stato espresso dall’amministrazione con riferimento a profili di alta tecnicità.

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