SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - EFFICIENZA DEL SERVIZIO - PRESUPPOSTO INDISPENSABILE
La sentenza è, in definitiva, da condividere, perché ha statuito la legittimità del giudizio di merito espresso dall’Ufficio d’Ambito della Provincia di B. in relazione a molti parametri che denotano l’inefficacia della gestione del servizio idrico integrato da parte della società in house del Comune, e, come già osservato, l’efficienza è uno dei presupposti per poter configurare l’eccezione della gestione autonoma del servizio idrico integrato (SII), che, altrimenti, per regola generale, deve essere unitaria.
La fattispecie prevista dall’art. 147, comma 2 -bis del d.lgs. n.152/2006 consente, infatti, solo in casi eccezionali a singoli Comuni la gestione in forma autonoma del SII; si tratta di norma derogatoria ed eccezionale, che deve essere interpretata in modo rigoroso e restrittivo, atteso che una più ampia interpretazione comporterebbe l’effetto di vanificare il principio dell’unicità di gestione per ambiti territoriali ottimali, riducendone fortemente la portata applicativa.
Peraltro, il giudizio, non essendo illogico, è anche insindacabile, perché di natura spiccatamente discrezionale, essendo stato espresso dall’amministrazione con riferimento a profili di alta tecnicità.
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