Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI DI VIGILANZA E DI PORTIERATO - DISTINZIONE

CONSIGLIO DI STATO SENTENZA 2022

E’ affermazione risalente (e consolidata) quella secondo cui nei bandi di gara pubblica i servizi di vigilanza armata e di portierato costituiscono due servizi del tutto distinti tra loro atteso che l’attività di vigilanza è quella volta alla salvaguardia di beni affidati alle proprie cure, ergo attività finalizzata, sebbene in via mediata, a contribuire alla preservazione dell’ordine e della sicurezza pubblica, fatto che, tra l’altro, giustifica la subordinazione dell’espletamento dell’attività al possesso di una autorizzazione governativa prefettizia ad hoc; invece il servizio di portierato attiene essenzialmente alla garanzia dell’ordinato utilizzo di un immobile da parte dei fruitori dello stesso, essendo quindi prevalentemente finalizzato alla sorveglianza e protezione degli immobili e dei beni in essi presenti, nonché alla disciplina dell’accesso di estranei, senza che vengano in rilievo – se non in via del tutto indiretta – finalità di interesse pubblico, che invece caratterizzano l’attività di vigilanza, che coerentemente non rende necessaria alcuna autorizzazione di polizia per lo svolgimento del servizio (Consiglio di Stato sez. IV, 16 settembre 2016, n. 3898).

In definitiva, erra il giudice di primo grado quando individua un terzo genere rispetto ai servizi di vigilanza e di portierato. Terzo genere che non è mai stato individuato dalla giurisprudenza, neppure di questa Sezione, che ha sempre distinto i compiti di sorveglianza, regolazione dell’accesso del pubblico, attivazione e controllo di impianti di sicurezza, vigilanza e salvaguardia dell’integrità di beni e di impianti dell’Amministrazione, compresi i servizi di reception e portierato, che possono essere svolti anche da personale che non sia in possesso dell’autorizzazione di pubblica sicurezza (Consiglio di Stato sez. V, 22 ottobre 2012, n. 5405) dai servizi di vigilanza che, invece, sono subordinati al possesso di una autorizzazione governativa prefettizia ad hoc.


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