SERVIZI DI VIGILANZA CON ISPEZIONI: L'OMESSA INDICAZIONE NELLA LEX SPECIALIS DELLA NECESSARIA LICENZA PREFETTIZIA DETERMINA L'ANNULLAMENTO DELL'INTERA GARA
In tema di appalti di servizi, le prestazioni che includono passaggi ispettivi e sopralluoghi ricognitivi su aree ed edifici non rientrano nel portierato liberalizzato, ma costituiscono attività di vigilanza privata, per la quale è obbligatorio il possesso della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS. Qualora la stazione appaltante ometta di inserire tale requisito nel bando, il principio di parità di trattamento e la tutela dell'affidamento impediscono l'esclusione del concorrente privo del titolo mediante eterointegrazione della lex specialis, rendendo invece necessario l'annullamento dell'intera procedura per inadeguatezza della disciplina di gara.
"Ogni forma di attività imprenditoriale di vigilanza e custodia di beni per conto terzi esige la licenza del prefetto, indipendentemente dalle modalità operative con le quali viene espletata (Cass. penale, sezione I, 19 novembre 2021, n. 3803)"; "Si è, dunque, in presenza di attività che non sono riconducibili al mero servizio di portierato e che concretizzano una vera e propria vigilanza privata, trattandosi di compiti finalizzati a garantire la salvaguardia delle aree e degli edifici sottoposti a controllo"; "Ne consegue, conclusivamente, che va dichiarata l’illegittimità del bando e dei relativi allegati, nonché dei successivi atti della procedura di affidamento indetta da E., fatte salve le ulteriori determinazioni che la stazione appaltante vorrà adottare in ordine alla integrale riedizione della gara."
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