Giurisprudenza e Prassi

DIFFERENZA TRA INFUNGIBILITA' ED ESCLUSIVITA' DELLA PRESTAZIONE

ANAC DELIBERA 2021

Fasc. Anac n. 1696/2021Affidamento della progettazione definitiva – esecutiva dell’intervento di recupero e riqualificazione edilizia dell’“Antica Dogana Centro servizi per i giovani” ai sensi dell’art. 63 comma 2b) del d.lgs 50/2016 presso il Comune di Avellino. Importo complessivo presunto dell’intervento 3.500.000 di euro.

Nel confermare che nel caso di specie, ricorre in concreto l'affidamento di un vero e proprio servizio di progettazione - pur se riferito ad immobile di valenza e pregio per il quale e possibile prospettare un certo livello di complessità, non potendosi configurare nei sensi suesposti il commissionamento di un'opera d'arte - pare opportuno meglio chiarire la differenza tra "esclusività/unicità" della prestazione ed infungibilità della stessa.

L'Autorità nelle linee guida n. 8 ha chiarito che i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi, in quanto un bene o un servizio e infungibile quando e l'unico che può garantire il soddisfacimento di un certo bisogno dell'amministrazione. Pertanto, anche in presenza di diritti esclusivi, non e detto che il bisogno dell'Amministrazione non possa essere soddisfatto in modo adeguato anche ricorrendo ad altre soluzioni.

Ha altresì rilevato che "Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a giustificare l'infungibilità. Si tratta, infatti, di elementi che, da soli, non possono condurre al ricorso alla procedura negoziata senza bando precludendo, in tal modo, ad altri potenziali concorrenti di presentare offerte qualitativamente equipollenti se non superiori al presunto unico fornitore in grado di soddisfare certi standard".

Conclusivamente devesi rilevare, alla lettura dell'originaria determinazione dell'Amministrazione e a fronte delle note controdeduttive trasmesse dalla stessa S.A., la mancata adeguata e ragionevole esplicitazione delle motivazioni alla base dell'identificazione dello specifico professionista prescelto per l'affidamento del contratto de quo, risultando al riguardo invocata la sola evenienza che l'architetto M.F. vantasse un curriculum di chiara fama internazionale. Tale elemento, tuttavia oltre a non poter essere ritenuto condizione necessaria e sufficiente per conferire ll'opera da progettare un importante carattere artistico come sopra rappresentato, e altresì da ritenersi sussistente anche con riferimento ad altri professionisti del settore, non risultando pertanto chiarito dall'Amministrazione comunale di Avellino quale sia stato l'elemento discriminante nella scelta operata circa il professionista cui affidare le prestazioni suddette.

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