Giurisprudenza e Prassi

SERVIZIO DI NATURA INTELLETTUALE SOTTO I 40.000 EURO - SI PUA' ADOTTARE CRITERIO DEL MINOR PREZZO SENZA ONERE DI MOTIVAZIONE (36)

TAR SEZ. AUTONOMA BOLZANO SENTENZA 2023

Secondo l’art. 36, comma 9-bis del D.Lgs. 50/2016 le stazioni appaltanti, fatto salvo quanto previsto dall’art. 95, comma 3, procedono all’aggiudicazione dei contratti sotto le soglie di rilevanza comunitaria di cui al precedente art. 35 sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

La disposizione, specifica per gli appalti sotto soglia, consente alla stazione appaltante di avvalersi alternativamente del criterio del minor prezzo o di quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza imporle, a differenza di quanto prevede in linea di principio generale l’art. 95, comma 5, alcun onere di motivazione per il caso in cui la scelta ricada sul criterio del minor prezzo, fatto salvo l’obbligo, anche nel caso di affidamenti sotto soglia, di procedere secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa nei casi di cui all’art. 95, comma, 3.

In altre parole, quando si tratta di un affidamento sotto soglia, esso può essere disposto alternativamente in base al criterio del minor prezzo oppure a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza alcun onere di motivazione per il caso che la stazione appaltante si avvalga del criterio del minor prezzo, salvo il caso in cui si tratti di affidamenti rientranti fra quelli indicati al comma 3 dell’art. 95, per i quali rimane l’obbligo per le stazioni appaltanti di aggiudicare esclusivamente in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.

Gli affidamenti di cui all’art. 95, comma 3, che le stazioni appaltanti aggiudicano esclusivamente con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, anche nel caso in cui il loro importo sia inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, sono quelli

“a) … relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché ai servizi ad alta intensità di manodopera, come definiti all'articolo 50, comma 1, fatti salvi gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a)” (questi ultimi sono gli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000 € anche senza previa consultazione di due o più operatori economici - n.d.r.);

“b) … relativi all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura e degli altri servizi di natura tecnica e intellettuale”, quando siano “di importo pari o superiore a 40.000 euro”;

“b-bis) i contratti di servizi e le forniture di importo pari o superiore a 40.000 euro caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo”.

Posto che il servizio oggetto dell’affidamento dedotto in lite – sul punto le parti concordano – ha natura intellettuale, e considerato che il relativo importo è ampiamente inferiore a 40.000 € (il costo unitario massimo previsto dalla stazione appaltante ammonta a soli 10.000 €), esso non rientra tra quelli di cui all’art. 95, comma 3 cit., poiché i servizi di natura intellettuale, che a mente della citata disposizione vengono aggiudicati esclusivamente in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono quelli “di importo pari o superiore a 40.000 euro” (cfr. lett. b) del comma 3, art. 95 cit.).

Considerato, dunque, che oggetto dell’appalto è l’affidamento di un servizio di natura intellettuale per un importo massimo di 10.000 € e, dunque, sotto la soglia di rilevanza comunitaria e sotto quella dei 40.000 €; che l’art. 36, comma 9-bis, specifico per gli affidamenti sotto la soglia di rilevanza comunitaria, ammette le stazioni appaltanti a procedere alla loro aggiudicazione alternativamente in base al criterio del minor prezzo o a quello dell’offerta economicamente più vantaggiosa, senza alcun onere di motivazione riguardo alla scelta del primo piuttosto che del secondo criterio, fatto salvo l’obbligo di affidare i servizi di natura intellettuale d’importo superiore a 40.000 € secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95, comma 3, lett. b), D.Lgs. 50/2016); che il servizio in questione, poiché inferiore all’importo di 40.000 €, non doveva essere affidato in base al criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, né per esso, sussisteva, in capo alla stazione appaltante, l’onere di motivare la scelta di avvalersi, per l’aggiudicazione, al criterio del minor prezzo, non può che concludersi per la piana legittimità della procedura indetta dall’Amministrazione resistente e per l’aggiudicazione che ne è conseguita.

Trattandosi, infatti, di un servizio di natura intellettuale sotto soglia comunitaria e sotto l’importo di 40.000 €, ben poteva la stazione appaltante aggiudicarlo in base al criterio del minor prezzo senza dare espressamente conto delle ragioni della propria scelta discrezionale.


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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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