Giurisprudenza e Prassi

FIRMA CONGIUNTA - ASSENZA DELLA SOTTOSCRIZIONE DI UN SOGGETTO - NO ESCLUSIONE

ANAC DELIBERA 2020

In relazione alla sottoscrizione della domanda di partecipazione e dell’offerta, l’Autorità ha in più occasioni sottolineato che occorre fornire un’interpretazione delle vigenti disposizioni di tipo sostanziale, tenendo presente sia la funzione della sottoscrizione, sia la finalità generale della normativa in materia di soccorso istruttorio, in una generale ottica di deformalizzazione del procedimento. Come evidenziato nella Determinazione dell’ANAC n. 1 dell’8 gennaio 2015, “la sottoscrizione dell’offerta ha la funzione di ricondurre al suo autore l’impegno di effettuare la prestazione oggetto del contratto verso il corrispettivo richiesto ed assicurare, contemporaneamente, la provenienza, la serietà e l’affidabilità dell’offerta stessa”. È stato, inoltre, precisato che, pur essendo la sottoscrizione della domanda di partecipazione un elemento essenziale, che attiene propriamente alla manifestazione di volontà di partecipare alla gara, poiché la stessa non impatta sul contenuto e sulla segretezza dell’offerta, la sua eventuale carenza deve ritenersi sanabile. Ed, infatti, “ferma restando la riconducibilità dell’offerta al concorrente (che escluda l’incertezza assoluta sulla provenienza), dal combinato disposto dell’art. 38, comma 2-bis e 46, comma 1-ter del Codice, risulta ora sanabile ogni ipotesi di mancanza, incompletezza o irregolarità (anche) degli elementi che devono essere prodotti dai concorrenti in base alla legge (al bando o al disciplinare di gara), ivi incluso l’elemento della sottoscrizione, dietro pagamento della sanzione prevista nel bando” (analoghi principi sono validi sotto la vigenza dell’art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016). Peraltro, nel caso (prospettato dall’istante) nel quale il potere di rappresentanza è attribuito congiuntamente a due soggetti, la giurisprudenza ha precisato che, in presenza di firma singola da parte di uno degli amministratori, non ricorre una fattispecie di omessa sottoscrizione in senso proprio, bensì di “un’ipotesi di non corretta spendita del potere rappresentatativo”, che si traduce nella mera inefficacia dell’atto nei confronti della società falsamente rappresentata, unico soggetto legittimato ad eccepirla, e non comporta invece un profilo di incertezza sulla provenienza della domanda o dell’offerta (TAR Lazio, Roma, sez. I, 16 giugno 2016, n. 6923; nonché Cons. Stato, sez. III, 5 marzo 2018, n. 1338).

Condividi questo contenuto:

Testo integrale

Per consultare il testo integrale devi essere un utente abbonato. Per maggiori informazioni clicca qui



Effettua login Registrati

LEGGE: la legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni ed integrazioni;