Giurisprudenza e Prassi

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO A BASE DI GARA PER PRESTAZIONI COMPLEMENTARI – SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA

TAR TOSCANA SENTENZA 2022

Il parametro posto a base della verifica della congruità dei costi orari delle singole figure di progettazione operata dalla Stazione appaltante risulta essere costituito dal d.m. Giustizia 17 giugno 2016 (approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione), che è stato utilizzato dalla Stazione appaltante nella “versione” della “parcella a percentuale” per la stima iniziale dei costi di progettazione e della “stima tabellare a base oraria” di cui all’art. 6, 2° comma del decreto, ai fini della valutazione della congruità del compenso a base oraria utilizzato dalle due serie di giustificativi della non anomalia dell’offerta presentati da parte ricorrente; ed in effetti, si tratta di una scelta necessitata dallo stesso criterio a base oraria utilizzato dalla ricorrente nelle due serie di giustificativi della non anomalia dell’offerta e che non risulta essere stato tempestivamente contestato dalla stessa, se non con il riferimento (finale) alla necessità di utilizzare le tabelle ministeriali di determinazione del costo del lavoro nel settore edile sviluppato nella memoria conclusionale, ma che rimane sostanzialmente estraneo al tema del contendere, trattandosi di integrazione tardiva del motivo non contenuta in atto notificato alle controparti.

La censura fondamentale articolata dalla ricorrente con riferimento alla valutazione del costo a base oraria delle diverse figure di progettazione attiene al fatto che la Stazione appaltante non avrebbe considerato che i costi indicati nelle due serie di giustificazioni presentate in sede procedimentale sarebbero al netto delle maggiorazioni per imprevisti (5%), costi generali (15%) e utile d’impresa (10%), mentre gli importi orari desunti di cui all’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 darebbero da ritenere comprensivi del compenso e degli oneri accessori di cui all’art. 5 del decreto; al contrario, la Stazione appaltante eccepisce che anche i corrispettivi di cui all’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 sarebbero da integrare con gli accessori del già richiamato art. 5 (o con gli altri accessori applicati nel caso di specie).

A questo proposito, non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che il d.m. Giustizia 17 giugno 2016 sia caratterizzato da una serie di imperfezioni lessicali che ne rendono ardua l’interpretazione e che, soprattutto, potrebbero legittimare l’interpretazione proposta da parte ricorrente che tende a valorizzare il fatto che la previsione di apertura di cui all’art. 1, 2° comma del decreto ministeriale rechi una definizione di “corrispettivo …costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori di cui ai successivi articoli” che dovrebbe portare a riferire l’espressa definizione di “corrispettivi a base di gara” utilizzata dall’art. 6, 2° comma al compenso spettante al progettista maggiorato degli accessori e non al solo “compenso netto” spettantegli.

A ben guardare, si tratta però di un’interpretazione della previsione che non regge all’interpretazione sistematica e, soprattutto, all’esame dell’art. 5 del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 che reca una quantificazione delle “spese e oneri accessori” organizzata su una struttura a scaglioni (precisamente, il 25% per opere di importo fino a euro 1.000.000,00, il 10% per opere di importo pari o superiore a euro 25.000.000,00 e la percentuale determinata per interpolazione lineare per lo scaglione superiore) che risulta strutturalmente incompatibile con la strutturazione “fissa” per tipologia di prestazione di progettazione (da 50,00 a 75,00 euro/ora per il professionista incaricato, da 37,00 a 50,00 euro/ora per l’aiuto iscritto e da 30,00 a 37,00 euro/ora per l’aiuto di concetto) prevista dal già citato art. 6, 2° comma del d.m.

Considerare gli importi previsti dall’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 come comprensivi anche delle “spese e oneri accessori” (come, a prima, vista, sembrerebbe necessario fare, sulla base della terminologia indicata) vorrebbe dire pertanto annullare completamente la strutturazione a scaglioni previsti dall’art. 5 del decreto e, quindi, la chiara scelta del d.m. per un sistema di determinazione dei corrispettivi da corrispondere ai progettisti tesa a remunerare con una tariffa oraria maggiore le “piccole” opere di progettazione ed in misura, via via minore, le grosse prestazioni di progettazione.

Si tratterebbe pertanto di interpretazione che scardinerebbe del tutto l’architettura del d.m. Giustizia 17 giugno 2016 e risulta pertanto necessario privilegiare l’interpretazione sistematica che necessariamente deve riportare il riferimento ai “corrispettivi” operato dall’art. 6, 2° comma del d.m. (a questo punto, utilizzata in maniera atecnica) alla definizione di compenso di cui all’art. 1, 2° comma del decreto, quindi ad un compenso da maggiorarsi delle ulteriori voce accessorie, con conseguente piena fondatezza del criterio di valutazione utilizzato dalla Stazione appaltante.

Del resto, si tratta di conclusione non infirmata, né dal riferimento a T.A.R. Veneto, sez. I, 12 febbraio 2020, n. 149 (che richiama genericamente la struttura dei corrispettivi di cui d.m. Giustizia 17 giugno 2016 e non affronta specificamente la problematica che ci occupa), né dal parere dell’Ordine degli Ingeneri di Perugia del 18 febbraio 2022 (che si basa su affermazioni meramente apodittiche e del tutto sfornite di motivazione)

In questa prospettiva, il notevole dislivello tra gli importi delle ore di progettazione indicati nelle due serie di giustificazioni presentate dalla ricorrente nella procedura e quelli previsti dal d.m. Giustizia 17 giugno 2016, risulta di immediata evidenza, ove ovviamente si operi una comparazione tra dati omogenei (ovvero tra dati al lordo o al netto degli oneri accessori) e pertanto risulta di immediata evidenza la correttezza della soluzione prospettata dalla Stazione appaltante, così come risulta evidente l’ulteriore insufficienza delle giustificazioni prospettate dalla ricorrente radicata sull’inammissibile considerazione in termini di figure secondarie (ovvero nei termini dell’”aiuto iscritto” di cui all’art. 6, 2° comma del d.m. Giustizia 17 giugno 2016) di figure centrali nella progettazione di singoli aspetti dell’opera.



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DECRETO: il presente provvedimento;
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OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
OPERE: le opere da costruire o costruite oggetto dell'appalto e descritte nella Scheda Tecnica;
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STAZIONE APPALTANTE: Ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. o) del Codice: le amministrazioni aggiudicatrici di cui alla lettera a) gli enti aggiudicatori di cui alla lettera e), i soggetti aggiudicatori di cui alla lettera f) e gli altri soggetti aggiudicatori di cui alla ...
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