Giurisprudenza e Prassi

SERVIZI UGUALI E NON ANALOGHI: RICHIESTA VALIDA DELLA P.A. PURCHE' FATTA NEI LIMITI DELLA PROPORZIONALITA' E DELLA RAGIONEVOLEZZA

TAR LAZIO RM SENTENZA 2025

Il ricorso appare del tutto infondato con riferimento alle censure relative all’eccessiva gravosità dei requisiti di partecipazione di carattere economico finanziario e tecnico organizzativo, limitandosi la ricorrente a lamentare in modo generico uno sproporzionato innalzamento dei requisiti di partecipazione, ritenuti eccessivamente stringenti, senza dimostrare alcuna illogicità degli stessi e senza peraltro dimostrare o almeno fornire un principio di prova circa il non possesso degli stessi, laddove “I requisiti di partecipazione ad una gara sono fissati dall'autorità amministrativa con ampia discrezionalità, sindacabile solo per manifesta arbitrarietà e irragionevolezza, dovendo la loro previsione essere correlata a circostanze giustificate e risultare funzionale all'interesse pubblico perseguito. La Direttiva n. 2014/24/UE, d'altronde, prevede, con riferimento alle capacità tecniche e professionali, che le Amministrazioni aggiudicatrici possano imporre requisiti per garantire che gli operatori economici possiedano le risorse umane e tecniche e l'esperienza necessarie per eseguire l'appalto con un adeguato standard di qualità, confermando l'impostazione secondo la quale la P.A. ha interesse ad incentivare la partecipazione alle gare di soggetti particolarmente qualificati, che garantiscano elevati standards qualitativi al fine di svolgere al meglio le prestazioni oggetto di gara. Pertanto, il punto di equilibrio del sistema non è dato dal numero di concorrenti operanti sul mercato in grado di offrire il prodotto richiesto, ma dall'esistenza o meno di una ragionevole e proporzionata esigenza del committente pubblico che giustifica la domanda di un prodotto offerto solo da poche imprese (così, recentemente, Consiglio di Stato n. 431/2023; tra le più recenti in materia si vedano anche Consiglio di Stato n. 5992/2023, n. 7649/2023, Tar Aosta n. 19/2023)” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. II, 11/09/2023, n. 13700).

Parimenti sono da rigettare i profili di doglianza circa l’assunta eccessività e sproporzionalità dei requisiti concernenti l’avvenuto svolgimento di servizi analoghi, impingendo la doglianza anche in tal caso una valutazione ampiamente discrezionale, senza che venga individuato alcun profilo di abnormità o irrazionalità nella previsione contestata.

La stazione appaltante, nell’esercizio della sua discrezionalità, ha introdotto criteri ulteriori e più stringenti rispetto a quelli normativamente previsti, con il rispetto del limite della proporzionalità e della ragionevolezza, oltre che della pertinenza e congruità dei requisiti prescelti in relazione alle caratteristiche dello specifico oggetto di gara (cfr. TAR Lazio, sez. II bis, n. 8721/2019), onde ben può ritenersi legittima la scelta della stazione appaltante di richiedere al concorrente anche l’avvenuta esecuzione di “servizi uguali, piuttosto che analoghi, cioè servizi afferenti il medesimo settore imprenditoriale o professionale” (cfr. Cons. Stato, sez. V, 08/08/2023, n. 7649; sez. V, 22/02/2021, n. 1540) al fine di assicurare la massima “corrispondenza e/o omogeneità tra il servizio richiesto e quello svolto in passato” (cfr. Cons. Stato, sez. III, 19/02/2016, n. 695).

Parimenti va respinto anche l’ultimo motivo di doglianza con cui il Consorzio ricorrente contesta la legittimità dei criteri di valutazione dell’offerta tecnica OT-1, OT-2 e OT-3 previsti nell’allegato al Disciplinare “Criteri_OEPV_AQ_Sorv.”, specificatamente finalizzati a premiare l’esperienza maturata dal concorrente nella pregressa esecuzione di appalti aventi ad oggetto le medesime opere poste in gara, atteso che per pacifica giurisprudenza, le clausole della lex specialis che fissano i criteri di valutazione delle offerte non sono autonomamente ed immediatamente impugnabili, se non unitamente ai relativi atti applicativi adottati dalla commissione ed al successivo provvedimento di aggiudicazione che definisce la procedura recependo le valutazioni della commissione medesima.

Deve inoltre rilevarsi che secondo il costante orientamento della giurisprudenza amministrativa “la determinazione dei criteri e dei sub - criteri di valutazione delle offerte di gara è espressione di discrezionalità tecnica della Stazione appaltante, come tale sottratta, se non in caso di manifesta irragionevolezza e/o illogicità e/o arbitrarietà, al sindacato giurisdizionale” (cfr. T.A.R. Lazio, sez. III, 07/02/2024, n. 2372; Cons. Stato, sez. III, 15/11/2024, n. 9177; sez. V, 05/11/2024, n. 8851), avendo la stazione appaltante ampia facoltà, nell’esercizio della propria discrezionalità, di “conformare la disciplina di gara in modo da attribuire valore premiale anche a requisiti soggettivi dell'operatore economico, idonei a "illuminare" sulla qualità e affidabilità dell'offerta, purché nel rispetto dei principi di proporzionalità, ragionevolezza e adeguatezza, non essendo configurabile, in termini generali, un divieto assoluto di commistione tra criteri soggettivi di partecipazione e elementi oggettivi di valutazione dell'offerta” (cfr. Consiglio di Stato sez. V, 20/12/2024, n. 10256).

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