GARA CON NETTA SEPARAZIONE TRA OFFERTA TECNICA ED ECONOMICA - NON SI PUO' DEROGARE ANCHE SE NON PREVISTI APPOSITI SPAZI NEL PORTALE
Ritenuto che, in primis, la risoluzione della controversia implica che si accerti se è stata legittimamente estromessa dalla gara la società ricorrente, responsabile – secondo la stazione appaltante – di essere incorsa nella causa di esclusione di cui all’art. 20 del disciplinare di gara per la “mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica”, e ciò per avere la concorrente caricato il file contenente l’offerta economica nel campo riservato dalla piattaforma digitale alla documentazione inerente l’offerta tecnica;
che, a dire della società ricorrente, non le sarebbe in realtà imputabile una condotta da sanzionare con l’esclusione dalla gara, in quanto l’operazione compiuta era conseguenza inevitabile di un’anomalia o di un malfunzionamento della piattaforma telematica, priva di uno spazio utilizzabile per produrre in via autonoma l’offerta economica e dunque tale da imporre l’inserimento della stessa, con un distinto file, nel campo destinato al caricamento dell’offerta tecnica;
che, pertanto, la si dovrebbe riammettere alla gara, o quanto meno si dovrebbe disporre la rinnovazione della procedura ab initio, una volta preso atto del difetto del software alla base delle anomale modalità di caricamento della documentazione informatica da produrre per la partecipazione alla gara;
che, inoltre, essa insiste sul carattere necessario ed indispensabile del documento in tal modo caricato, nell’assunto che la lex specialis tale chiaramente lo qualificasse e che solo in questa veste avesse senso prevederne la compilazione, dovendosi altrimenti desumerne che l’operatore economico fosse stato indotto in errore circa le operazioni da compiersi;
che, per contro, l’Amministrazione resistente obietta come nelle caselle di testo appositamente predisposte nell’apposito campo fosse ben possibile indicare il ribasso offerto e l’importo degli oneri di sicurezza, così venendo adeguatamente rappresentati i dati dell’offerta economica necessari per la determinazione della graduatoria, e come nessuna disposizione della lex specialis imponesse di caricare immediatamente sul portale il file “Allegato 5”, recante anche dati (spese generali d’azienda, costo del personale fornito, utile di impresa) validi solo per giustificare i prezzi ai fini di un’eventuale verifica di anomalia delle offerte, quindi da acquisire al momento dell’effettuazione – soltanto potenziale – di tale accertamento;
che, ad avviso del Collegio, le doglianze della società ricorrente si presentano infondate;
che, per costante giurisprudenza, laddove la procedura di gara sia caratterizzata da una netta separazione tra la fase di valutazione dell’offerta tecnica e quella dell’offerta economica, il principio di segretezza comporta che, fino a quando non sia conclusa la valutazione degli elementi tecnici, non è consentito al seggio di gara la conoscenza di quelli economici – per evitare ogni possibile influenza sull’apprezzamento dei primi –, con la conseguenza che la peculiarità del bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica impone che la tutela copra non solo l’effettiva lesione del bene ma anche il semplice rischio di pregiudizio, e quindi già la sola possibilità di conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idonea a compromettere la garanzia di imparzialità della valutazione (v., tra le altre, Cons. Stato, Sez. V, 14 marzo 2022 n. 1785);
che, in quest’ottica, risulta ben comprensibile la previsione del disciplinare di gara che sanzionava con l’esclusione la “mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica, ovvero l’inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti contenuti nella documentazione amministrativa o nell’Offerta tecnica” (art. 20) e, in ragione di ciò, si presentava incompatibile con una delle fondamentali regole di svolgimento di simili procedure selettive l’effettuato caricamento del file “Allegato 5” nello slot della piattaforma digitale riservato all’offerta tecnica;
che, infatti, oltre ad altri dati, quest’ultimo documento informatico recava il ribasso percentuale sull’importo a base di gara proposto dalla società ricorrente e, seppur distinto da quello recante l’offerta tecnica, ha finito per coesistere, in una medesima busta virtuale, con documento contenente elementi di valutazione da conoscere – come si è visto – in fasi di gara nettamente distinte, se è vero che, secondo l’indirizzo giurisprudenziale richiamato, il bene giuridico protetto dal principio di segretezza dell’offerta economica impone estrema cautela, per cui anche il mero rischio della conoscenza dell’entità dell’offerta economica, prima di quella tecnica, è idoneo a pregiudicare la garanzia di imparzialità delle scelte della commissione giudicatrice;
che, del resto, come è stato ripetutamente osservato (v., ad es., TAR Lazio, Roma, Sez. I, 17 febbraio 2022 n. 1932), nelle gare pubbliche gestite in forma telematica è necessario adempiere con scrupolo e diligenza alle previsioni del bando e alle norme tecniche – in sede di utilizzazione delle forme digitali –, mettendosi altrimenti a repentaglio lo stesso funzionamento della procedura, sì che l’inesatto o erroneo utilizzo, a contrario, rimane a rischio del partecipante nell’ambito della propria autoresponsabilità;
che, in questo quadro, emerge evidente che la società ricorrente, una volta appurata l’impossibilità di caricamento del file “Allegato 5” nel campo della piattaforma digitale riservato all’offerta economica, ne avrebbe dovuto ragionevolmente dedurre che fosse sufficiente compilare le caselle di testo ivi predisposte e in tal modo indicare il ribasso offerto, senza assumere iniziative in contrasto con la strutturazione del portale quanto alla rigida separazione dei campi riguardanti l’offerta tecnica e la busta economica, vista anche la inequivoca causa di esclusione di cui all’art. 20 del disciplinare di gara;
che, pertanto, è da escludersi nella fattispecie l’induzione in errore che esoneri l’offerente da responsabilità.
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